Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11696 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 26/05/2011), n.11696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18969/2009 proposto da:

C.R. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO

Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

IACOBELLI GIANNI EMILIO, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 14 02/2008 del GIUDICE DI PACE di BENEVENTO

del 31.7.08, depositata il 18/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giuseppe Spagnuolo che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 5 agosto 2009 C.R. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 18 agosto 2008 dal Giudice di Pace di Benevento, che aveva accolto l’opposizione proposta da C.P. al precetto per Euro 1.906,55 intimatogli da C.R..

2 – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., art. 615 c.p.c., comma 1, artt. 137 e 138 c.p.c., art. 480 c.p.c., comma 3, artt. 489, 163 e 170 c.p.c., in ordine al principio del contraddittorio e dell’interesse ad agire in giudizio, degli art. 115 e 116 c.p.c., in ordine alla disponibilità e alla valutazione delle prove: omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, relativo al difetto di contraddittorio per omessa notifica alla parte personalmente dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione. Con le argomentazioni a sostegno la ricorrente eccepisce la nullità insanabile della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione a precetto per non essere stata indirizzata alla persona evocata in giudizio ma a procuratore presso il domicilio eletto.

La doglianza viene poggiata su precedenti risalenti di questa Corte e non perspicui (ad esempio, la sentenza n. 5591 del 1997 si riferisce al ricorso per cassazione).

Non vi sono ragioni per discostarsi dall’orientamento ormai consolidato secondo cui (Cass. Sez. 3^, n. 4379 del 2 003) l’opposizione all’esecuzione ben può avere, come destinatario, il difensore del creditore procedente cui questi abbia conferito procura, atteso che, in difetto di limitazioni, tale atto abilita il difensore stesso a rappresentare la parte anche nei giudizi di opposizione.

D’altra parte il quesito finale si rivela inidoneo poichè non da ragione delle denunciate violazioni di numerose norme di diritto.

Quanto la vizio di motivazione è agevole rilevare che, una volta ritenuta la regolare instaurazione del giudizio di opposizione a precetto, in mancanza di una qualsiasi eccezione il giudice di pace non aveva alcun dovere motivazionale.

3. – Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 623, 624 e 476 c.p.c., in tema di sospensione del procedimento esecutivo e di diritto del creditore procedente di intimare al debitore esecutato l’adempimento dell’obbligazione non soddisfatta; vizio di motivazione su fatto decisivo della controversia. La censura riguarda l’affermazione del giudice di pace di nullità del precetto perchè il medesimo titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) era già stato azionato in altra procedura mediante pignoramento presso terzi, circostanza che la ricorrente non nega.

La censura e il quesito finale non trattano specificamente il tema del ne bis in idem che costituisce il punto cruciale della decisione impugnata. Resta irrilevante la considerazione che nell’altro giudizio fosse intervenuto un provvedimento di sospensione, peraltro impugnabile nelle forme di legge.

4. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non adducono a diversa statuizione; in particolare è opportuno precisare: a) la sentenza n. 4379 del 2003, citata nella relazione, è stata pronunciata in tema di opposizione a precetto, come il caso di specie; b) il secondo motivo non coglie nel segno e il quesito si rivela inidoneo; in aggiunta a quanto detto nella relazione, è opportuno specificare che il Tribunale ha fatto riferimento all’istituto della preclusione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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