Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11696 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUNTGIANA 6, presso lo studio dell’avvocato D’AGOSTINO GREGORIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato INTILISANO PIETRO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto N. 200/05 R.G.N.C, della CORTE D’APPELLO di

MESSINA del 20/04/06, depositata il 03/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO ROSARIO GIOVANNI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “il relatore designato, letti gli atti, RILEVA:

che la Corte di Appello di Messina, pronunciando sul ricorso proposto ex L. n. 89 del 2001, da C.M.R. con decreto del 3.5.2006 rigettava la domanda proposta contro al Presidenza del Consiglio, ritenendo irragionevole la durata del giudizio presupposto nella misura di tre anni e un mese, ma tuttavia disconoscendo il diritto all’indennizzo sia per la sollecita fissazione dell’istanza di sospensione del provvedimento emesso (che veniva accolta), che per la tempestivita’ delle iniziative successivamente adottate (trasmissione di nota difensiva con invio del fascicolo amministrativo, presentazione di istanza di prosecuzione del giudizio);

che per la cassazione del decreto la C.M.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale non ha resistito l’intimata;

che ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, nel maggio 2006 devono essere applicate le disposizioni di cui al Capo 1^ D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per la parte di interesse, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., secondo il quale l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi a pena di inammissibilita’ con la formulazione di un quesito di diritto; OSSERVA:

che la ricorrente con il motivo di impugnazione ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, per il fatto che la Corte, dopo aver accertato che il processo si era indebitamente protratto per tre anni ed un mese, aveva negato il diritto all’indennizzo sulla base di apprezzamenti relativi a circostanze di fatto inconsistenti, atteso che il solo dato oggettivamente rilevante sotto tale profilo sarebbe stato quello della complessita’ del caso, dato viceversa del tutto ignorato;

che a conclusione del motivo la ricorrente poi, nel rispetto del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., ha formulato il seguente principio di diritto, che va sostanzialmente interpretato come corrispondente quesito sottoposto all’esame di questa Corte: se, ai fini della valutazione del superamento del termine di ragionevole durata del processo sia necessario avere riguardo alla sola complessita’ del caso, per poi procedere alla valutazione del comportamento delle parti e del giudice nel solo caso in cui sia stata ravvisata la detta complessita’;

che pur risultando il quesito poco aderente alla censura prospettata con il motivo, in quanto la Corte di Appello ha stabilito che il processo si era indebitamente protratto per tre anni ed un mese (e non vi e’ impugnazione sul punto, sicche’ non rilevano i criteri seguiti per la relativa determinazione), il motivo di doglianza appare fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il danno non patrimoniale e’ conseguenza normale della violazione del termine di durata ragionevole del processo, salvo circostanze particolari che lo escludano (C. 04/15093, C. 04/1339, C. 04/1338); che infatti la Corte territoriale ha ritenuto rilevante sotto tale aspetto il comportamento diligente dell’Amministrazione interessata e la tempestivita’ nella fissazione dell’udienza da parte del Presidente della Sezione Giurisdizionale, dati che pero’, ai sensi della giurisprudenza sopra richiamata, non valgono ad escludere il diritto all’indennizzo;

che pertanto, ove si condivida il detto rilievo, il ricorso appare manifestamente fondato nei termini sopra precisati e puo’ quindi essere trattato in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.”.

In esito all’adunanza del 5.7.2007 e’ stato disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sulla producibilita’ ex art. 372 c.p.c. dell’avviso di ricevimento della raccomandata nell’ipotesi di notificazione del ricorso a mezzo posta.

2. – Va premesso che il ricorso e’ ammissibile perche’ le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008) hanno chiarito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per Cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalita’ di cui all’art. 140 c.p.c., e’ richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente puo’ essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, pero’, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per Cassazione e’ inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio puo’ domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1.

Nella concreta fattispecie la ricorrente ha provveduto al deposito prima dell’odierna adunanza in camera di consiglio (l’11.4.2008), sebbene dopo la pronuncia delle Sezioni unite.

3.- Cio’ premesso, va rilevato che il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e conducono all’accoglimento del ricorso.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la piu’ recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtu’ degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. In relazione alle censure accolte, cassato il decreto, ben puo’ procedersi alla decisione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, per le ragioni indicate nella relazione l’Amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.313,00, per l’irragionevole durata accertata (a. 3 m. 1), oltre interessi legali dalla domanda nonche’ al rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2.313,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimita’ in Euro 595,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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