Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11696 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 14/04/2017, dep.11/05/2017), n. 11696
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10459-2016 proposto da:
MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELO ZRT, REPUBBLICA DI UNGHERIA, MINISTERO DI
FINANZE DI REPUBBLICA DI UNGHERIA, in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEGI OTTAVI 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO
SCARINGELLA che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
SAN MARCO PROGETTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DELLE QUATTRO FONTANE, 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE
RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO
TOFFOLETTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 21085/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che avverso sentenza n. 21085/2015 di questa Suprema Corte ricorrono per revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4 Magyar Nemzeti Vagyonkezelo.zrt, la Repubblica di Ungheria e il Ministero delle Finanze della Repubblica di Ungheria;
rilevato che si difende con controricorso San Marco Progetti Srl in liquidazione;
rilevato che i ricorrenti e la controricorrente hanno presentato istanza congiunta del 31 marzo 2017 per chiedere rinvio dell’adunanza, in considerazione delle pendenti e “ben avviate” trattative fra le parti stesse, “a data immediatamente successiva alla pausa feriale 2017”, per favorirne “la finalizzazione”;
ritenuto che non vi è motivo per non accogliere l’istanza, fissando come richiesto una data in prossimità con la conclusione della sospensione per termine feriale.
PQM
Rinvia su congiunta istanza delle parti all’adunanza del 12 ottobre 2017.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017