Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11696 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 14/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10459-2016 proposto da:

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELO ZRT, REPUBBLICA DI UNGHERIA, MINISTERO DI

FINANZE DI REPUBBLICA DI UNGHERIA, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DEGI OTTAVI 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

SCARINGELLA che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SAN MARCO PROGETTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE, 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO

TOFFOLETTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21085/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che avverso sentenza n. 21085/2015 di questa Suprema Corte ricorrono per revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4 Magyar Nemzeti Vagyonkezelo.zrt, la Repubblica di Ungheria e il Ministero delle Finanze della Repubblica di Ungheria;

rilevato che si difende con controricorso San Marco Progetti Srl in liquidazione;

rilevato che i ricorrenti e la controricorrente hanno presentato istanza congiunta del 31 marzo 2017 per chiedere rinvio dell’adunanza, in considerazione delle pendenti e “ben avviate” trattative fra le parti stesse, “a data immediatamente successiva alla pausa feriale 2017”, per favorirne “la finalizzazione”;

ritenuto che non vi è motivo per non accogliere l’istanza, fissando come richiesto una data in prossimità con la conclusione della sospensione per termine feriale.

PQM

Rinvia su congiunta istanza delle parti all’adunanza del 12 ottobre 2017.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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