Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11696 del 08/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8462-2015 proposto da:

D.L.A., CF. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA F. SIACCI 4, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FABIO BENINCASA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8098/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 08/07/2014, depositata il 23/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

D.L.A. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8098/18/2014, depositata in data 23/09/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di liquidazione n. “(OMISSIS)”, concernente la revoca dell’agevolazione fiscale c.d. “prima casa”, essendo l’immobile oggetto di un contratto di mutuo fondiario una abitazione di lusso, avente una “superficie superiore a mq. 240”, – è stata confermata, con correzione della motivazione, la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno, anzitutto, rilevato che, erroneamente, i giudici di primo grado avevano dato rilievo alla diversa circostanza fattuale espressa dall’Ufficio, in sede di controdeduzioni di primo grado, implicante una diversa motivazione dell’atto impositivo di revoca dell’agevolazione fiscale (essere l’immobile un’abitazione di lusso per avere una superficie superiore a “mq 200” ed un’area pertinenziale di “920 mq”), precisando tuttavia che ciò comportava soltanto una modifica della motivazione di rigetto del ricorso. Nel merito, i giudici della C.T.R. hanno sostenuto (avuto riguardo alla originaria motivazione dell’atto impositivo) che il gravame non era fondato, avendo il contribuente prodotto, a prova della ridotta estensione dell’immobile, inferiore a mq 240, una perizia “non giurata” e non “corredata da una precisa dimostrazione degli ampliamenti” e “priva delle fotografie esterne ed interne del fabbricato”, con sua conseguente inidoneità alla prova, risultando peraltro l’immobile “di ben 16 vani catastali”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per “contraddittorietà della motivazione”.

La censura è anzitutto inammissibile, in quanto si invoca un vizio di contraddittorietà sotto il profilo motivazionale, inammissibile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La censura, con riguardo al parimenti dedotto, nel corpo, motivo di difetto – assoluto – di motivazione, è comunque infondata, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto di potere correggere la motivazione della decisione di primo grado, pur confermandone il dispositivo, nel senso del rigetto del ricorso introduttivo.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia poi un vizio di violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3 lamentando che i giudici di appello, pur avendo correttamente ritenuto inammissibile il mutamento di motivazione dell’atto impositivo operato dall’Ufficio in sede contenziosa, non hanno poi annullato l’atto impositivo.

Il motivo è infondato, in quanto i giudici della C.T.R. hanno preso in esame l’avviso di liquidazione come originariamente notificato al contribuente, anche sotto il profilo motivazionale, non tenendo dunque conto della mutati operata dall’Ufficio nel giudizio.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta un vizio ulteriore di violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6 e art. 2697 c.c., non avendo i giudici d’appello rilevato che l’immobile, di cui era stata documentata la superficie, inferiore a mq. 240, con una perizia di parte, non ricadeva nella previsione dell’art. 6 citato (e neppure in quella di cui all’art. 5, tardivamente ed illegittimamente dedotta dall’Ufficio).

Il suddetto motivo è inammissibile.

Esso si risolve, invero, avendo la C.T.R. dato conto dell’esame specifico del materiale probatorio offerto agli atti del giudizio (inclusa la perizia di parte prodotta dal contribuente), in una richiesta di nuovo giudizio di merito, con autonoma valutazione delle risultanze degli atti, già prese in esame dai giudici di merito (Cass. 9234/2006; Cass. 20322/2005; Cass.16499/2009; Cass. 91/2014).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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