Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11695 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 26/05/2011), n.11695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27896/2009 proposto da:

COMUNE DI NAPOLI ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 50/A, presso lo

studio dell’avvocato LAURENTI LUCIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato FERRARI Fabio Maria, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SPA ALLIANZ ((OMISSIS)), (già SpA Riunione Adriatica di

Sicurtà) in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA

Giorgio, che la rappresenta e difende, giusta mandato speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

COOPERATIVA a r.l. PADRE PIO, T.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 113 06/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI del

6.11.08, depositata l’11/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato in data 11 dicembre 2009 il Comune di Napoli ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata personalmente alla parte il 27 gennaio 2009, depositata in data 11 novembre 2008 dal Tribunale di Napoli che, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, aveva condannato Comune di Napoli e Cooperativa Padre Pio a pagare Euro 5.573,53 in favore di T.V. a titolo di risarcimento dei danni patiti a seguito di sinistro attribuibile ad insidia stradale.

L’Allianz S.p.A., assicuratrice della Cooperativa Padre Pio, ha resistito con controricorso, mentre Cooperativa e T. non hanno espletato attività difensiva.

2 – La formulazione dell’unico motivo di ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

3. – Il ricorrente lamenta error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia in ordine alla domanda subordinata di rivalsa nei confronti della Cooperativa Padre Pio; violazione dell’art. 112 c.p.c..

La censura, che non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in quanto non riferisce testualmente le pertinenti parti della propria comparsa di costituzione nel giudizio d’appello, si conclude con un quesito di diritto inappropriato poichè assolutamente generico e astratto.

D’altra parte il Tribunale, pur non esplicitandola, ha sostanzialmente dato risposta alla domanda, avendo esaminato la posizione reciproca sia del Comune, sia della Cooperativa e indicando le diverse ragioni dell’affermata responsabilità dell’una e dell’altra.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione con particolare riferimento alla non autosufficienza del ricorso per la omessa trascrizione delle rilevati parti della comparsa di costituzione in appello;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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