Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11695 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2020, (ud. 06/03/2020, dep. 17/06/2020), n.11695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 33810-2019 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) SRL, in persona del curatore,

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA FABRIZIO

SOLIMINI;

– ricorrente –

contro

CASSA RISPARMIO DI PARMA & PIACENZA SPA; INTESA SANPAOLO SPA;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 29257/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 12/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Vella

Paola.

Fatto

RILEVATO

che:

1. l’avv. Nicola Fabrizio Solimini, nell’interesse della Curatela del Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della Sezione prima civile di questa Corte n. 29257 del 12/11/2019, nella cui epigrafe è stata omessa l’indicazione del nominativo della controricorrente Intesa Sanpaolo S.p.a., accanto a quello della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., entrambe rappresentate e difese dall’avv. Giorgio Costantino;

2. il ricorso è stato notificato alle parti interessate;

3. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il ricorso può essere accolto, poichè l’omessa indicazione di una delle parti nell’intestazione del provvedimento integra senza dubbio un errore determinato da svista di carattere materiale;

5. nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (Cass. Sez. U, 9438/2002, 10203/2009; Cass. 27196/2018).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e dispone che nell’intestazione dell’ordinanza di questa Corte n. 29257 del 12/11/2019, subito dopo il nominativo della controricorrente “Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore”, sia inserito: “nonchè Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe elettivamente domiciliate” (ecc.).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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