Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11695 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11695
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA
1400, presso lo studio LEGALE REGGIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato DI LONARDO Virgilio, giusta procura alle liti in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
QUESTURA DI POTENZA;
– intimata –
avverso il Provvedimento n. 4344/09 del GIUDICE DI PACE di CROTONE,
depositato il 02/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “il relatore designato osserva che B.A.A. ricorre per Cassazione, affidato a sette motivi con i quali denuncia varie violazioni di legge nonche’ vizi di motivazione, contro il decreto del 2.7.2009 con il quale il Giudice di pace di Crotone ha convalidato il decreto di trattenimento presso il CTP di Crotone emesso dalla Questura di Potenza in data 1.7.2009; che l’Amministrazione intimata non ha svolto difese; che ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 2.7.2009 devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c. (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in vigore dal 2.3.2006) alla stregua delle quali l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto;
che, infatti, l’art. 366 bis c.p.c. e’ stato abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 47 ma, ai sensi della stessa legge L. n. 69 del 2009, art. 58 le disposizioni dell’art. 47 predetto si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per Cassazione e’ stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ossia in data successiva al 4.7.2009;
che nella concreta fattispecie nessuno dei motivi di ricorso si conclude con quesito di diritto ovvero con la sintesi del fatto in relazione al quale e’ denunciato vizio di motivazione, talche’ il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile;
che in violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 il ricorso e’ stato notificato all’avvocatura distrettuale anziche’ a quella generale dello Stato e, versandosi in un’ipotesi di nullita’ della notificazione, ne andrebbe ordinata la rinnovazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., in assegnando termine; che, tuttavia, secondo la piu’ recente giurisprudenza delle Sezioni unite in tema di ragionevole durata del processo e considerata l’inammissibilita’ del ricorso per totale mancanza dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c. il ricorso puo’ essere deciso in camera di consiglio;
Infatti, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali) impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall’art. 101 c.p.c., da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parita’ (art. 111 Cost., comma 2), dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti (Sez. U, Sentenza n. 26373 del 03/11/2008). Principio che ha consentito alle Sezioni unite di dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso ritenendo superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del ricorso per Cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appello.
che, ove si condividano i teste formulati rilievi, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”.
2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
PQM
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010