Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11695 del 11/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 11/05/2017, (ud. 09/02/2017, dep.11/05/2017),  n. 11695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23606 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

B.M., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura

in calce al ricorso, dagli avvocati Patrizia Parenti (C.F.: PRN PRZ

52P48 H223U) e Giovanni Giuffrida (C.F.: GFF GNN 64S11 G5353);

– ricorrente –

nei confronti di:

BA.Gi., (C.F.: (OMISSIS));

BE.Si. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta

procura in calce al controricorso, dagli avvocati Ferdinando Maria

De Matteis (C.F.: DMT FDN 63L06 H501L) e Alessandro Mei (C.F.: MEI

LSN 54R28 A944B);

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 287/2015 del TRIBUNALE di

PIACENZA, depositata il 12/05/2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 febbraio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Ba.Gi. e Be.Si. intimarono licenza per finita locazione a B.M. in relazione ad un immobile locato per uso commerciale.

La domanda fu accolta dal Pretore di Piacenza, Sezione distaccata di Fiorenzuola d’Arda, che convalidò la licenza per la data del 30 giugno 1997 e ordinò il rilascio per la data del 30 dicembre 1997.

Proposto appello dalla B., il Tribunale di Piacenza ha sospeso il giudizio per la pendenza della causa pregiudiziale avente ad oggetto l’accertamento del diritto di prelazione e riscatto del precedente conduttore; una volta definita tale controversia con il rigetto della domanda di riscatto, ha dichiarato cessata la materia del contendere, poichè l’immobile era stato frattanto rilasciato in data 29 novembre 2014, ed ha condannato la B. al pagamento delle spese del doppio grado, rigettando invece la domanda di condanna della stessa per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., proposta dagli appellati con l’atto di riassunzione.

Ricorre la B., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso il Ba. e la Be..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, sia la ricorrente che i controricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare degli artt. 91 e 92 c.p.c. con riferimento alla soccombenza sulle spese di lite”.

Il motivo è manifestamente infondato.

A seguito della dichiarazione di cessazione della materia del contendere – che comporta la automatica caducazione della pronunzia di condanna al rilascio emessa in primo grado – il tribunale ha provveduto a regolare le spese di lite, correttamente applicando il principio della cd. soccombenza virtuale.

E altrettanto correttamente ha tenuto conto, a tal fine, dell’esito (virtuale) complessivo della controversia nel merito, valutando la fondatezza della domanda di accertamento della finita locazione proposta dagli attori in primo grado, alla quale la convenuta aveva infondatamente resistito.

In tale ottica, non ha rilievo la circostanza che sia stata accolta l’istanza di sospensione del giudizio avanzata dalla stessa convenuta ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

L’esito complessivo della lite è determinato solo dalla fondatezza o infondatezza delle domande proposte dalle parti, non dall’esito delle istanze relative allo svolgimento del processo. L’accoglimento della richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità, proposta dalla parte che resti poi soccombente nel merito, non determina dunque di per sè un’ipotesi di soccombenza reciproca.

In ogni caso, in proposito risulta assorbente la considerazione che, pur in ipotesi di soccombenza reciproca, la compensazione integrale o parziale delle spese di lite non è affatto imposta dall’art. 92 c.p.c., ma costituisce solo una facoltà discrezionale del giudice del merito, al quale resta solo inibito di condannare, anche solo in quota, al pagamento delle spese di lite la parte integralmente vittoriosa (cfr. ad es., Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15317 del 19/06/2013, Rv. 627183: “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi”; Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638888 e 638889; conf., ex multis: Sez. 3, Sentenza n. 8889 del 03/07/2000, Rv. 538198; Sez. 2, Sentenza n. 2207 del 15/02/2002, Rv. 552309; Sez. L, Sentenza n. 1915 del 08/02/2003, Rv. 560312; Sez. L, Sentenza n. 5386 del 05/04/2003, Rv. 561934; Sez. L, Sentenza n. 5386 del 05/04/2003, Rv. 561934).

Ed è appena il caso di osservare che la valutazione da operarsi ai fini della regolamentazione delle spese di lite non avrebbe potuto essere diversa neanche a voler intendere come virtuale la soccombenza della convenuta in relazione alle domande di merito e come reale, invece, quella degli attori in relazione alla domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 96 c.p.c.: in caso di cessazione della materia del contendere la soccombenza virtuale, infatti, va del tutto equiparata a quella reale.

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione di legge e falsa applicazione di norme di diritto, ed in particolare del D.M. n. 55 del 2014 con riferimento ai criteri di determinazione e quantificazione degli onorari professionali di avvocato”.

Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità.

Il tribunale ha individuato lo scaglione tariffario di valore di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite facendo espresso riferimento (a pag. 7, ultimi tre righi della motivazione), oltre che alla natura dell’attività svolta, alla durata del periodo del rinnovo contrattuale in contestazione, pari a sei anni.

Questa espressa ratio decidendi (peraltro conforme alla previsione dell’art. 12 c.p.c., sia nel testo anteriore che in quello successivo alla riforma del 1990, ed ai principi di diritto affermati da questa Corte: cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4700 del 28/03/2003, Rv. 561548) non può ritenersi specificamente contestata dalla ricorrente, la quale si limita a sostenere che il canone annuo di locazione era pari a Euro 1.400.000 e che gli stessi attori avevano dichiarato un valore di Euro 700,00 nell’atto di riassunzione, ma non indica i motivi per cui sarebbe errata la decisione del tribunale di tenere conto dell’importo dei canoni dovuti per l’intero periodo del rinnovo contrattuale controverso.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo di ricorso, anche nella parte in cui viene contestato l’importo della liquidazione con riguardo ai singoli gradi del giudizio ed alle voci di tariffa, essendo l’intera censura articolata sul presupposto dell’applicabilità dello scaglione di valore riferito ad Euro 700,00.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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