Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11695 del 08/06/2016
Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11695
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8461/2015 proposto da:
M.G. e D.L.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA F. SIACCI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO
VOGLINO, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO BENINCASA
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8099/18/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA dell’8/07/2014, depositata il 23/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
12/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott GIULIA IOFRIDA.
Fatto
IN FATTO
D.L.A. e M.G. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8099/18/2014, depositata in data 23/09/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione dell’avviso di liquidazione n. “(OMISSIS)”, relativo al recupero a tassazione della differenza dovuta per l’imposta sostitutiva applicata, con aliquota agevolata, su contratto di mutuo di compravendita di un’unità abitativa, avviso motivato sulla base della riscontrata assenza di immobili in capo ai contribuenti – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso dei contribuenti.
In particolare, i giudici d’appello, nel dichiarare inammissibile il gravame dei contribuenti, correggendo la decisione impugnata nella motivazione, hanno sostenuto che il thema decidendum del presente giudizio non era il distinto avviso di liquidazione n. “(OMISSIS)”, concernente la revoca del beneficio delle agevolazioni delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sull’acquisto della c.d. “prima casa”, in relazione alla accertata estensione della superficie dell’immobile (da qualificare “di lusso”), sul quale, peraltro, la stessa decisione era incentrata, quanto l’atto impositivo inerente la revoca dell’agevolazione fiscale applicata sul contratto di mutuo, e che gli appellanti, avuto riguardo alla motivazione dell’avviso oggetto del giudizio, non avevano articolato pertinenti “difese…vale a dire la perdurante titolarità dell’immobile”.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
IN DIRITTO
1. 1 ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e L. n. 241 del 1990, art. 3, non avendo i giudici di appello rilevato l’inammissibile mutamento di motivazione dell’atto impositivo operato dall’Agenzia delle Entrate, nel corso del giudizio, avendo, prima, nell’avviso di liquidazione, motivato la revoca dell’agevolazione fiscale sul fatto i contribuenti non risultavano titolari di alcun immobile e poi dedotto, in giudizio, che la revoca era correlata alla natura dell’immobile acquistato, “di lusso”, in quanto risultato di superficie superiore a mq. 240. Con il secondo motivo, gli stessi ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6 e art. 2697 c.c., non avendo i giudici di appello vagliato la documentazione (inclusa una perizia di parte), prodotta in giudizio sin dal primo grado, volta a dimostrare che la superficie utile dell’immobile acquistato era inferiore a mq. 240.
2. Le due censure, da esaminare congiuntamente, sono entrambe inammissibili, in quanto non censurano la specifica statuizione e ratio decidendi della sentenza impugnata, basata esclusivamente sull’inammissibilità del gravame dei contribuenti, perchè non rivolto a contestare l’avviso di liquidazione n. “(OMISSIS)”, oggetto di causa, e la sua motivazione espressa (assenza di titolarità di immobile in capo ai contribuenti), ma il distinto atto impositivo, n. “(OMISSIS)”, concernente la revoca dell’agevolazione fiscale c.d. “prima casa”, oggetto di separato giudizio.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte respinge il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016