Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11695 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 05/05/2021), n.11695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12519/2013 R.G. proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Valerio Freda,

elettivamente domiciliata in Roma piazza Venezia n. 11 c/o Assonime

(Avv. Nicola Pennella);

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. (già (OMISSIS) S.R.L.), in persona del

legale rappresentante p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania, sez. staccata di Salerno, n. 75/2/2012 depositata il 16

marzo 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 25 novembre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, veniva rigettato l’appello proposto dall’agente della riscossione per la provincia di Avellino Equitalia Sud S.p.a. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 91/6/2009 in relazione alla comunicazione di fermo amministrativo di beni mobili emessa a seguito della notifica di due cartelle di pagamento.

– In particolare, la CTP dichiarava il difetto di giurisdizione per i crediti INPS e, per il resto, accoglieva il ricorso della contribuente avente ad oggetto il preavviso di fermo afferente ai crediti tributari, ritenendo non dovuti gli importi richiesti per IVA non versata con riferimento all’anno di imposta 2003. L’appello dell’agente della riscossione, relativo agli importi richiesti per le spese della procedura del provvedimento di fermo, veniva rigettato dalla CTR la quale condivideva la motivazione espressa dal giudice di primo grado e, comunque, considerava dirimente la circostanza secondo cui la contribuente, a seguito della comunicazione del fermo amministrativo, aveva provveduto al pagamento delle somme richieste facendo venir meno i presupposti per l’iscrizione del provvedimento cautelare.

– Avverso la decisione propone ricorso l’agente della riscossione per tre motivi, mentre la contribuente non ha svolto difese, restando intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo di ricorso l’agente della riscossione deduce ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 86, comma 1 e 2, del D.M. n. 503 del 1998, art. 4, comma 1, in relazione aula nota dell’Agenzia delle Entrate n. 2003/57413 dell’8.4.2003, nonchè del D.M. n. 1105 del 2000, Tab. A, n. 16, per aver la CTP erroneamente statuito la non debenza del rimborso delle spese della procedura di fermo amministrativo portate dall’atto impugnato sull’assunto che questo consisteva in un mero preavviso di fermo, che non faceva sorgere in capo all’agente della riscossione il diritto al rimborso delle spese previste per l’adozione del provvedimento di fermo.

– Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la duplice ratio decidendi che ha condotto la CTR ad escludere il diritto al rimborso, consistente da un lato nella condivisione delle motivazioni adottate dai giudici di primo grado in punto di corretta applicazione delle spese della procedura e, dall’altro, nell’accertamento del fatto che la contribuente, a seguito dalla comunicazione del fermo amministrativo, ha provveduto al pagamento delle somme richieste, facendo così venir meno i presupposti per l’iscrizione del provvedimento cautelare.

– Con il secondo motivo di ricorso, l’agente deduce, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione omessa e insufficiente su un fatto controverso e decisivo del giudizio, non avendo la CTR chiarito le ragioni per cui l’hanno indotta a ritenere insussistente il diritto al rimborso delle spese, nonostante il fatto che il pagamento sia intervenuto dopo l’adozione del provvedimento di preavviso di fermo. -Con il terzo motivo di ricorso, l’agente della riscossione lamenta, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione omessa e insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella parte in cui il giudice d’appello aderisce alla motivazione del giudice di primo grado quanto alle spese della procedura ex D.M. n. 1105 del 2000, Tab. A, senza chiarire le ragioni di tale adesione.

– I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi e sono fondati. Quanto alla ratio decidendi espressa dalla CTR in punto di corretta applicazione delle spese della procedura ai sensi del D.M. n. 1105 del 2000, censurata con il terzo motivo, va ribadito l’insegnamento consolidato della Corte (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 24452 del 05/10/2018, Rv. 650527 – 01) secondo cui l’adesione alla decisione di primo grado dev’essere corredata dalle considerazioni che hanno indotto il giudice d’appello a disattendere lo specifico motivo d’appello. Non è a tal fine sufficiente la dichiarata mera adesione alla motivazione di primo grado, poichè, così argomentando, resta impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame.

– Quanto alla seconda ratio (circa il sopravvenuto venir meno dei presupposti per l’iscrizione del provvedimento cautelare) la CTR non si confronta con il fatto, potenzialmente decisivo e riprodotto per compiuta autosufficienza in ricorso, secondo cui la contribuente aveva sì provveduto al pagamento delle somme richieste, ma solo a seguito dell’adozione del provvedimento di fermo che, dunque, al momento della sua adozione e delle spese a tale titolo sostenute, salvo diverso accertamento in fatto, aveva potenzialmente piena ragion d’essere.

– In conclusione, accolti i motivi secondo e terzo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi secondo e terzo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

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