Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11694 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 26/05/2011), n.11694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8176/2009 proposto da:

G.L. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato TORRE

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCHESANO Vitantonio,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., CURATELA DEL FALLIMENTO B.R.

(titolare della ditta Eboli Beton);

– intimati –

avverso la sentenza n. 974/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

18.9.08, depositata il 04/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letti gli atti depositati, osserva:

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 23 marzo 2009 G.L. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 21 gennaio 2009, depositata in data 4 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato conseguita dal Fallimento la disponibilità materiale dell’immobile e aveva ridotto il capitale oggetto di condanna al pagamento a carico dello G..

Gli intimati, Curatela Fallimento B.R. e M. A., non hanno svolto attività difensiva.

2 – Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione con particolare riferimento alle prove testimoniali, il cui contenuto non è stato riferito e per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, riguardo alla documentazione, tra cui la C.T.U., su cui esso poggia. A tale proposito si rileva che è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

3. – In secondo luogo, i tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007) .

Il primo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione.

Le argomentazioni a sostegno implicano esame degli atti e delle risultanze processuali e conseguenti valutazioni, attività inibite al giudice di legittimità. Il momento di sintesi finale risulta inappropriato poichè non circoscrive il fatto controverso e non specifica in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, insufficiente e contraddittoria.

Il secondo motivo denuncia violazione falsa applicazione di norme di diritto che, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non indica. Le argomentazioni addotte fanno riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., ma il quesito finale si rivela del tutto astratto, poichè prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata.

Anche il terzo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione di norme di diritto, non indicate nella rubrica. Le argomentazioni fanno riferimento all’art. 2697. Ma anche in questo caso il quesito di diritto prescinde totalmente dai necessari riferimenti al caso concreto e alla motivazione della sentenza impugnata e, quindi, pecca di astrattezza.

4. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata a difensore del ricorrente;

Il 3 maggio 2005 il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sottoscritto anche dal difensore munito di procura speciale;

5.- Ritenuto che, non essendovi altri ricorsi da decidere (gli intimati non hanno svolto attività difensiva), vada dichiarata l’estinzione del processo;

visti gli artt. 380 bis, 390 e 391, cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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