Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11694 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6081-2019 proposto da:

C.P. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO -COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO

80185690585, PROCURATORE REPUBBLICA TRIBUNALE MILANO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 55982/2017 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Milano del 2 gennaio 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che a C.P. potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato; è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, per l’omessa fissazione dell’udienza e l’omesso ordine di comparizione personale, in udienza, del ricorrente, “come richiesto espressamente dal suo difensore e come imposto dalla norma citata nei casi di mancanza della videoregistrazione del colloquio innanzi alla Commissione”.

2. – Il ricorso è infondato.

Questa Corte ha ritenuto che nel giudizio di impugnazione della decisione della commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717; in senso conforme: Cass. 26 ottobre 2018, n. 27182; Cass. 11 dicembre 2108, n. 32029; Cass. 31 gennaio 2019, n. 2817; Cass. 23 maggio 2019, n. 14148).

Ciò non implica tuttavia, che debba farsi luogo all’audizione del ricorrente (cfr., in tema, Cass. 5 luglio 2018, n. 17717 cit., in motivazione)..

Secondo quanto precisato da Corte giust. UE 26 luglio 2017, C348/16, Moussa Sacko, “[la direttiva 2013 / 32 / UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi artt. 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all’audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale, conformemente all’art. 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest’ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fascicolo, in conformità dell’art. 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall’altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all’art. 46, paragrafo 3, di tale direttiva”.

In continuità con tale arresto si è poi affermato che il tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale possa esimersi dall’audizione del richiedente sempre che a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla commissione territoriale e il tribunale stesso, cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui al D.Lgs. cit., art. 35 bis, comma 8, debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al tribunale medesimo (Cass. n. 28 febbraio 2019, n. 5973).

Ciò posto, ingiustificatamente l’istante lamenta, dunque, la violazione dell’art. 35 bis cit..

Lo stesso ricorrente, poi, non deduce alcunchè quanto alla concreta esistenza delle condizioni che, in base a quanto sopra osservato, avrebbero imposto di procedere a una propria audizione; in particolare, non nega che il Tribunale abbia acquisito la documentazione del colloquio di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, e nemmeno prende precisa posizione con riguardo all’accertamento svolto dal giudice di merito che ha portato al rigetto della domanda di protezione internazionale.

3. – Nulla è da statuire in punto di spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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