Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11694 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ZORZELLA NAZZARENA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1363/2 009 del TRIBUNALE di BOLOGNA del

3/11/08, depositata il 10/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- F.M. ha impugnato ex art. 47 c.p.c. la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore di quello di Roma, a decidere sulla domanda di accertamento dell’acquisto dello status di cittadino italiano e su quella accessoria di risarcimento dei danni. Denuncia “violazione di legge per mancata e/o errata applicazione dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 25 c.p.c., ultima parte ed errata applicazione dell’art. 19 c.p.c.”.

Il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto difese. Acquisite le conclusioni scritte del P.G. ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza in Camera di consiglio.

2.- L’istanza di regolamento e’ infondata e cio’ per le ragioni esposte nelle conclusioni del P.G. – che il Collegio fa proprie – secondo le quali in difetto di specifiche previsioni da parte della legge speciale – “il ricorso alle norme generali sulla competenza per territorio contenute nel codice di rito comporta l’individuazione obbligata della competenza nella sede del soggetto convenuto Amministrazione Centrale dello Stato (art. 25)”, come la Corte ha gia’ avuto modo di rilevare con la sentenza n. 11211/05 nella diversa ma analoga ipotesi dell’impugnazione del diniego dello status di rifugiato politico, nella disciplina anteriore alla modifiche introdotte dalla novella del 2002 (L. n. 189). Peraltro, “al riguardo, a nulla rilevano le considerazioni del ricorrente circa la natura di diritto soggettivo dell’interesse vantato – questione che attiene al merito della causa e, semmai, alla diversa questione della giurisdizione, peraltro non piu’ in discussione nel giudizio, essendo stata definitivamente risolta dall’impugnata sentenza del Tribunale bolognese; cosi’ come non vale a radicare la competenza il luogo ove dovranno svolgersi le obbligazioni amministrative conseguenti all’accertamento dello status civitatis, trattandosi di criterio di collegamento non previsto dalla legge; ritenuto, da ultimo, che l’accertamento relativo allo status delle persone non integra, all’evidenza, una controversia in materia di obbligazioni, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 20 c.p.c.”. Invero, e’ evidente l’impossibilita’ di ridurre lo “status” ad oggetto di una obbligazione ex art. 1182 c.c. (Sez. 1, Ordinanza n. 11211 del 26/05/2005).

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma a decidere sulla domanda proposta dal ricorrente.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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