Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11694 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7914/2015 proposto da:

NUOVA TRADIZIONE SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA PAPARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA BONADEO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1303/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del Veneto del 07/04/2014, depositata il 01/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

La società Nuova Tradizione srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1303/29/2014, depositata in data 1709/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di liquidazione di maggiore imposta di Registro, applicata dall’Ufficio, per l’anno 2009, in misura proporzionale e non fissa, ad un’operazione (costituzione di società con unico socio e conferimento di ramo di azienda e successiva cessione, a terza società, dell’intera partecipazione sociale, a distanza inferiore ad un mese) ritenuta integrante, nel suo complesso, una cessione di azienda – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della società contribuente. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, sia la nullità del procedimento e della sentenza, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, sia l’omessa motivazione su punto di diritto decisivo e controverso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, non avendo il giudice di appello motivato sull’argomentazione, riproposta nei motivi di appello, in ordine alla violazione dell’art. 37 bis citato, in ordine al contraddittorio endoprocedimentale ivi previsto, disposizione applicabile “a tutte le fattispecie elusive”.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la nullità della sentenza, “ex art. 60 c.p.c., nn. 3, 4 e 5”, con riferimento alla violazione ed errata interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, avendo i giudici della C.T.R. erroneamente ritenuto non assoggettabile ad autonoma tassazione due atti aventi distinte cause.

2. La prima censura è infondata, quanto alla violazione di norma di diritto, ed inammissibile, quanto al vizio motivazionale.

2.1. Invero, non ricorre un vizio di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis.

Premesso che la C.T.R. ha implicitamente rigettato l’argomentazione svolta al riguardo dall’appellante, ritenendo operante nella fattispecie il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e non una contestazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, questa Corte ha già affermato (Cass. 15319/2013; cfr. pure Cass. 9961/2015 e Cass. 8655/2015) che “in tema di imposte ipotecarie e catastali, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, richiamato dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, art. 13, disponendo che l’imposta deve essere applicata secondo l’intrinseca natura” e gli “etti giuridici” degli atti assoggettati a registrazione, è norma che, pur essendo ispirata a finalità genericamente antielusive, non configura una “disposizione antielusiva”, come, invece, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, che è norma generale “antielusiva” di chiusura; invero del cit. D.P.R. n. 131, art. 20, procede alla ricostruzione dell’obiettiva portata, sul piano degli effetti giuridici, dell’attività negoziale posta in essere, mentre del cit.

D.P.R. n. 600, art. 37-bis, verifica lo sviamento e l’uso distorto di forme negoziali per conseguire indebiti vantaggi fiscali; ne consegue la legittimità dell’avvito di liquidazione pur emesso in assenza del contraddittorio preventivo, prescritto dal solo cit. art. 37-bis”.

2.2. Inammissibile è il vizio di omesso esame di un fatto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Premessa la piena operatività nel giudizio di cassazione in materia tributaria del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, va richiamato quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 8053-

8054/2014) in ordine ai rigorosi limiti del nuovo vizio motivazionale.

Ora, in ordine alla contestazione della maggiore imposta di Registro, la C.T.R. ha accertato la fondatezza della ricostruzione unitaria operata dall’Ufficio delle operazioni di costituzione di società con unico socio e conferimento di ramo di azienda e successiva cessione, a terza società, dell’intera partecipazione sociale, a distanza inferiore ad un mese, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20.

Non ricorre pertanto il vizio di omesso esame di un fatto storico oggetto di discussione tra le parti.

3. Infondata è anche la seconda censura, anzitutto, quanto al vizio di violazione di legge.

Invero, come già chiarito da questa Corte (da ultimo Cass. 24594/2015; Cass. 1955/2015; Cass. 23584/2012), in tema d’imposta di registro, “D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, attribuisce preminente rilievo all’intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell’atto, rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente, sicchè l’Amministrazione finanziaria può riqualificare come cessione di azienda la cessione totalitaria delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l’intento elusivo delle parti, attesa l’identità della funzione economica dei due contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e disposizione dell’azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o individuo”. Di conseguenza i concetti privatistici relativi all’autonomia negoziale regrediscono, di fronte alle esigenze antielusive poste dalla norma, a semplici elementi della fattispecie tributaria, per ricostruire la quale dovrà, dunque, darsi preminenza alla causa reale e complessiva dell’operazione economica, rispetto alle forme dei singoli negozi giuridici. Il che è avvenuto nella fattispecie, come correttamente ritenuto dalla C.T.R. nella sentenza impugnata.

3.1. Inammissibile è poi il vizio motivazionale, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per le stesse ragioni già espresse al punto 2.2. e perchè, peraltro, detto vizio risulta solo menzionato nella rubrica del motivo e neppure argomentato.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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