Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11693 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4823-2019 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO BARONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. R.G. 8412/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato l’l1/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Napoli del’ll gennaio 2019. Con quest’ultima pronuncia è stato negato che al ricorrente, D.G., potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato e che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria; è stata di contro accolta la domanda del predetto Doumbia che era diretta al riconoscimento della protezione umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, ha depositato una semplice nota in cui non è contenuta alcuna difesa.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, oltre che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1 bis. Assume il ricorrente che il decreto impugnato sarebbe censurabile per non avere il Tribunale attivato il potere istruttorio ufficioso necessario per una conoscenza adeguata della situazione sociale, politica ed economica, oltre che delle disposizioni legislative e regolamentari del paese di provenienza del ricorrente.

Il secondo motivo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8 e 11, oltre che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2. Sostiene l’istante che, avendo riguardo ai fatti da lui rappresentati, avrebbe dovuto ritenersi sussistente il suo fondato timore di subire, in caso di rimpatrio, atti di persecuzione sufficientemente gravi, per natura e frequenza, da rappresentare una violazione rilevante dei diritti umani fondamentali.

Il terzo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Esso si fonda sul rilievo per cui la forma di protezione sussidiaria prevista dalla disposizione richiamata non esiga la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per l’incolumità personale, essendo sufficiente, di contro, la prospettazione di una situazione nella quale alla violenza diffusa indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto dalle autorità statuali.

2. – Gli esposti motivi non hanno fondamento.

Per quanto attiene allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), il Tribunale ha ritenuto che il racconto della richiedente risultasse essere inverosimile e che esistessero seri dubbi per dubitare che il motivo dell’allontanamento del richiedente dal paese di origine fosse il razzismo che si praticherebbe in Mali contro i tuareg: sottolineando, tra l’altro, che lo stesso istante non aveva espresso il timore di tornare nel paese di origine per via di tale forma di discriminazione. Lo stesso Tribunale ha poi evidenziato come le informazioni acquisite dalle fonti, citate nel provvedimento, non dessero conto di atti di razzismo compiuti nei confronti dei tuareg a Bamako, città da cui proveniva il ricorrente, quanto, piuttosto, di atti di discriminazione, compiuti dagli stessi tuareg, presenti soprattutto al Nord del paese, ai danni delle caste inferiori.

Ora, questa Corte ha precisato che in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, per la quale cui ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni).

Nel caso in esame, il giudice del merito ha però motivatamente escluso che le dichiarazioni del richiedente potessero ritenersi coerenti e plausibili, come invece è richiesto dalla lett. c) dell’art. 3 cit., comma 5, secondo cui le dichiarazioni del richiedente sono ritenute veritiere se coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone. Nè l’istante può dolersi del giudizio formulato, in proposito, dalla Corte di merito, giacchè la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente e come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 7 agosto 2019, n. 21142).

Per quanto attiene alla splendita dei poteri di istruzione ufficiosa, poi, il primo motivo di ricorso nemmeno indica quali siano le fonti, diverse da quella specificamente attinta dal giudice del merito (e avente ad oggetto i richiamati atti discriminatori), che avrebbero dovuto acquisirsi. Si osserva, peraltro, come la ritenuta non credibilità della narrazione dell’odierno istante esimesse il Tribunale da ulteriori indagini: infatti, “la riferibilità soggettiva e individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria art. 14, ex lett. a) e b), escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status” (Cass. 17 giugno 2018, n. 16925, in motivazione).

Quanto, infine, alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), Il Tribunale risulta aver fatto corretta applicazione del principio per cui essa va accordata per il sol fatto che il richiedente provenga da territorio interessato da una situazione di violenza indiscriminata, in cui il livello del conflitto armato in corso è tale che l’interessato, rientrando in quella regione correrebbe, per la sua sola presenza nell’area, il rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona (Corte giust. 17 febbraio 2009, C465/07, Elgafaji, richiamata da Corte giust. 30 gennaio 2014, C-285/12, Diakitè; per la giurisprudenza nazionale cfr. pure, di recente: Cass. 2 aprile 2019, n. 9090; Cass. 13 maggio 2018, n. 13858; Cass. 23 ottobre 2017, n. 25083; Cass. 21 luglio 2017, n. 18130). Ciò che è mancato è, piuttosto, il positivo riscontro di tale condizione (cfr. pag. 10 del decreto). E detto accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 12 dicembre 2018, n. 32064), suscettibile di essere censurato in sede di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 21 novembre 2018, n. 30105), oltre che per assenza di motivazione (nel senso precisato da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054): profili di doglianza, questi, che non sono stati fatti comunque valere.

3. – Il ricorso è rigettato.

4. – Non vi sono spese da liquidare, essendo mancata la notifica di controricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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