Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11693 del 08/06/2016

Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 08/06/2016), n.11693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5514/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOMENTANA 403, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA CARSO giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

A.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1510/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA del 26/05/2014, depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di A.P. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1510/03/2014, depositata in data 30/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria, a fronte del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, per IRPEF, relativa all’anno 2006 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva, con riguardo alle sole cartelle concernenti tributi, accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame di Equitalia Sud, quanto al merito delle questioni tributarie controverse (dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto a tutti i crediti di natura diversa), nella contumacia del contribuente, hanno sostenuto che l’avviso in oggetto, pur essendo un mero atto prodromico, avulso dall’espropriazione, era nullo in quanto non preceduto da formale “intimazione ad adempiere”, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 e art. 50, comma 2.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in combinato disposto con l’art. 50 stessa legge, per avere ritenuto i giudici della C.T.R. necessaria, anche per l’iscrizione ipotecaria D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, la previa notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2 stessa legge, prescritta per il caso in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, pur non trattandosi (come peraltro riconosciuto dalla stessa C.T.R.) di un atto dell’espropriazione forzata, ma di un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria.

2. La censura è infondata.

E’ vero, infatti che “l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. sez. unite 19667-19668/2014);

Deve, tuttavia, rilevarsi che, come evidenziato da questa Corte a sez. unite nelle sopra citate sentenze, “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”, e quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis, introdotto con D.L. n. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europee, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale.

Come è stato poi precisato da questa Corte, le citate sentenze delle Sezioni unite hanno anche implicitamente riconosciuto che spetta al Giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che può ritenersi abbia comunque dedotto la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio e non assume rilievo che sia stata invocata in concreto una norma non invocabile, dovendo il Giudice dar adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. 6072/2015;

Cass. 2879/2015; Cass. 3783/2016).

In ultimo, va rilevato che le stesse Sezioni Unite, nella sentenza successiva n. 24823/2015, hanno precisato che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per egli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini c.d. “a tavolino”, chiarendo, con riguardo proprio ai precedenti citati del 2014, che va escluso il riconoscimento di una generalizzata espansione della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, quale espressione di principio immanente all’ordinamento nazionale ed a quello europeo, in quanto detto riconoscimento è “rimasto fuori dall’ambito del principio di diritto propriamente enucleabile dalle pronunzie medesime”, stante il tema specifico in concreto affrontato (le iscrizioni ipotecarie D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77). Nel caso di specie è pacifico che vi sia stata l’assenza di tale comunicazione (mai dedotta in corso di causa).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2016

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