Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11692 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9289/2010 proposto da:

T.P. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato RAPISARDA

Giuseppe M. F., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VIGANO’ MAURO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 182/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

21.1.09, depositata il 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe M.F. Rapisarda che si

riporta agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica

udienza.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 30 marzo 2010 T.P. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 16 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Milano, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato risolto per inadempimento della conduttrice P.G. il contratto di locazione inter partes e aveva operato la compensazione parziale tra il corrispettivo dovuto per il protrarsi della locazione e il deposito cauzionale che doveva essere restituito.

L’intimata non ha espletato attività difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta omessa considerazione di risultanze istruttorie su circostanze decisive relativamente alla domanda di risarcimento danni per difetto di manutenzione/danneggiamenti, in violazione/falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – nullità della sentenza per l’art. 360 c.p.c., n. 4; motivazione illogica e contraddittoria della valutazione delle prove – nullità della sentenza per l’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo contiene due diverse censure, in violazione del criterio di specificità ricavabile dall’art. 360 c.p.c., n. 4.

Il riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, risulta erroneo, in quanto il vizio di omessa pronuncia rilevante ai fini della norme indicata si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze o a risultanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciatale soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (confronta Cass. Sez. 3^, n. 3357 del 2009).

Le argomentazioni a sostegno della censura contengono ampi riferimenti agli atti e alle risultanze processuali, nei cui confronti non è stato rispettato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, così implicando accertamenti e valutazioni fattuali inibiti al giudice di legittimità. Manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e specificare in quali parti e per quali regioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, omessa, illogica, contraddittoria, mentre il quesito finale non implica l’enunciazione di un principio di diritto, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, fondato sulle norme indicate.

Il secondo motivo denuncia omessa delibazione sulla domanda di risarcimento del “maggior danno” per ritardato rilascio dell’immobile, ex art. 1591 c.c., relativamente alle spese legali per l’esecuzione coattiva del provvedimento cautelare di rilascio;

violazione dell’art. 112 c.p.c. – nullità della sentenza per l’art. 360 c.p.c., n. 4; violazione dell’art. 111 Cost., comma 7 e art. 132 c.p.c., n. 4 – nullità della sentenza per l’art. 360 c.p.c., n. 5.

La censura è inammissibile poichè viola palesemente l’art. 366 c.p.c., n. 6 (rectius: bis), in quanto priva sia del momento di sintesi riferito al vizio di motivazione, sia del quesito di diritto relativo alle norme indicate.

Il terzo motivo ipotizza insufficiente/contraddittoria motivazione sulla domanda di risarcimento del “maggior danno” per ritardato rilascio dell’immobile, ex art. 1591 c.p.c., relativamente alla perdita di chance rappresentata dalla mancata vendita dell’immobile a condizioni vantaggiose a causa dell’inadempimento della conduttrice – nullità della sentenza per l’art. 360 c.p.c., n. 5; omessa considerazione di risultanze istruttorie su circostanze decisive in violazione/falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – nullità della sentenza per l’art. 360 c.p.c., n. 4; motivazione illogica e contraddittoria della valutazione delle prove – nullità della sentenza per l’art. 360 c.p.c., n. 5.

Anche questa censura attiene al merito. Il quesito finale non corrisponde al modello sopra delineato per il quesito di diritto e neppure al momento di sintesi relativo al vizio di motivazione.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria sono generiche e inidonee ad indurre a statuizione diversa;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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