Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11692 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO

VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI ANGELO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 53083/06 R.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 28/05/07, depositata il 21/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Roma – adita da A.V. al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo pendente dal gennaio 1999 e definito il 21.3.2007 dal TAR Lazio (avente ad oggetto riliquidazione della buonuscita) – ha condannato la PDCM a pagare al ricorrente la somma di Euro 1.500,00 a titolo di danno non patrimoniale nonche’ al rimborso delle spese processuali liquidate in Euro 600,00.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in quattro anni il periodo di ragionevole durata del processo presupposto ed ha, per il ritardo di 3 anni, quantificato l’indennizzo in Euro 1.500,00 (Euro 500,00 per ogni anno di ritardo).

Per la cassazione di tale decreto A.V. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Il Ministero intimato resiste con controricorso. Osserva:

2. – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 CEDU e relativo vizio di motivazione lamentando l’ingiustificata liquidazione del danno in misura inferiore ai parametri stabiliti alla giurisprudenza CEDU e l’assenza di adeguata giustificazione al riguardo. Deduce l’erronea applicazione del criterio della posta in gioco evidenziando di essere pensionato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla misura delle spese processuali liquidate in violazione dei minimi tariffari. Il ricorso appare manifestamente fondato.

Infatti, relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la piu’ recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtu’ degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno. Nella concreta fattispecie, per contro, la Corte d’appello si e’ irragionevolmente discostata dai parametri di liquidazione Cedu, avendo liquidato l’indennizzo nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo.

La censura relativa alle spese e’ assorbita.

Ove si condividano i rilievi sopra esposti il ricorso puo’ essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c.”.

2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei limiti innanzi evidenziati.

Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi quantificare il periodo di eccessiva durata del processo in 3 anni, in difetto di specifica impugnazione sul punto e, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU, l’indennizzo va liquidato nella misura di Euro 2.250,00, con gli interessi dalla domanda.

Le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari.

Si ravvisano giusti motivi, in relazione al limitato accoglimento della domanda, per compensare per meta’ le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano a loro volta a carico della parte soccombente come in dispositivo. Spese distratte.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 2.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario, – che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimita’, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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