Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11691 del 26/05/2011
Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11691
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.L.R. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TIMAVO 3, presso lo studio dell’avvocato PICCININI PIERO,
che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
F.F., B.E., SAROCA SPA, S.L.,
MILANO ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2238/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
4/5/09, depositata il 27/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA.
La Corte Letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 25 marzo 2010 D.L.R. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 27 maggio 2009 dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva dichiarato estinto il procedimento nei confronti degli appellati B.E., F.F., S.L. e Saroca S.p.A., mentre aveva compensato le spese del giudizio di primo grado tra il D.L. e la Milano Assicurazioni, così riformando parzialmente la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato prescritto il diritto azionato.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
3. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2947 c.c. Il tema è il termine di prescrizione applicabile alla specie, ma il motivo non contiene in alcuna sua parte il quesito formulato secondo il modello sopra delineato e necessario per postulare l’enunciazione di un principio fondato sulla norma indicata, decisivo per il giudizio e nel contempo, di applicabilità generalizzata.
Le medesime considerazioni dimostrano l’inammissibilità anche del secondo motivo, che lamenta violazione dell’art. 291 c.p.c. con riferimento alla declaratoria di estinzione del procedimento.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011