Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11691 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 11/11/2020, dep. 05/05/2021), n.11691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3370/2013 R.G. proposto da:

S.IN.ED. Società Iniziative Edilizie s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Oreste

e Guglielmo Cantillo, con domicilio eletto presso lo studio del

primo, sito in Roma, lungotevere dei Mellini, 17;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. dist. di Salerno, n. 552, depositata il 15 dicembre

2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la S.IN.ED. s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata il 15 dicembre 2011, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2005 e recuperate le imposte non versate;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo impugnato l’Ufficio, rilevata l’inesattezza dei dati esposti nella dichiarazione, in quanto rivelatori di una redditività non coerente con i criteri di una economica gestione aziendale, aveva rideterminato il reddito di impresa, il maggior valore della produzione e il volume di affari, accertando l’esistenza di ricavi e di operazioni non contabilizzate;

– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha ritenuto che il valore della redditività che emergeva dalla dichiarazione, inferiore al 10%, non era “giustificabile”, in quanto non coerente con la media delle percentuali relative al settore;

– il ricorso è affidato a tre motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– occorre preliminarmente esaminare, per motivi di ordine logico-giuridico, l’ultimo motivo di ricorso, con cui la ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omesso esame di un motivo di appello concernente la carenza di motivazione dell’atto impositivo impugnato;

– il motivo è inammissibile, atteso che non ricorre il vizio dedotto quando, come nel caso in esame, la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, anche se manchi una specifica argomentazione sul punto (cfr. Cass., ord., 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., ord., 30 gennaio 2020, n. 2153);

– infatti, la reiezione del gravame del contribuente sul fondamento della infondatezza dei motivi vertenti sul merito della pretesa erariale postula necessariamente la ritenuta infondatezza di quelli relativi alla legittimità – sotto il profilo formale – dell’atto impugnato, il cui esame precede quelli relativi al profilo sostanziale dell’atto medesimo;

– in ogni caso, il motivo è privo della necessaria specificità;

– infatti, la mancata riproduzione dell’avviso di accertamento impugnato non consente di esprimere una valutazione in ordine alla correttezza della decisione – implicitamente assunta – della Commissione regionale;

– con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), per aver il giudice di appello ritenuto legittima la rettifica della dichiarazione operata dall’Ufficio, benchè si fosse in presenza di scritture contabili regolarmente tenute e in difetto di presunzioni gravi, precise e concordanti da cui desumere l’infedeltà della dichiarazione medesima;

– con il medesimo motivo contesta la valutazione della Commissione regionale di antieconomicità del dato attinente alla redditività dell’impresa, ritenendo non corretto, a tale fine, l’utilizzo, a fini comparativi, del dato costituito dalla media del settore di riferimento;

– il motivo è infondato;

– è principio consolidato quello per cui, in tema di accertamento dei redditi d’impresa, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, anche in presenza di contabilità regolarmente tenuta, qualora questa possa considerarsi complessivamente inattendibile in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. Cass., ord., 12 dicembre 2018, n. 32129; Cass. ord., 13 settembre 2018, n. 22347; Cass. 24 settembre 2014, n. 20060);

– l’inattendibilità della contabilità può desumersi da un unico elemento presuntivo, purchè preciso, grave e concordante, che può consistere in un comportamento assolutamente contrario rispetto ai canoni di una gestione aziendale economica (cfr. Cass., ord., 30 ottobre 2018, n. 27552; Cass. 7 aprile 2017, n. 9084; Cass. 18 maggio 2012, n. 7871);

– qualora, come nel caso in esame, l’Ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati relativi ad alcune poste di bilancio e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, l’accertamento è assistito da presunzione di legittimità, nel senso che null’altro l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare, se non quanto emerge dal procedimento deduttivo fondato sulle risultanze esposte, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (così., Cass. 31 ottobre 2018, n. 27804; Cass. 20 giugno 2014, n. 14068);

– pertanto, la Commissione regionale, nel ritenere legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria di rettificare la dichiarazione – benchè fondata su contabilità regolarmente tenuta – in ragione della incongruenza della redditività palesata rispetto alla media del settore di riferimento, si sottrae alla censura prospettata;

– non pertinente è la deduzione di parte ricorrente – di cui, peraltro, non è offerta alcune dimostrazione – della conformità della dichiarazione in oggetto rispetto allo studio di settore applicabile, atteso che gli studi di settore costituiscono solo uno degli strumenti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per accertare in via induttiva – in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma intrinsecamente inattendibile – il reddito reale del contribuente, il quale, dunque, può essere presuntivamente accertato anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere, quindi, dalle risultanze degli specifici studi di settore e dalla conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati (cfr. Cass. n. 20060/14; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23096);

– con il secondo primo la contribuente si duole della insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nella ricostruzione dei ricavi effettuata dall’Amministrazione finanziaria, ritenuta corretta dal giudice di primo grado, con motivazione cui il giudice di appello ha prestato adesione;

– il motivo è infondato;

– il giudice di appello ha motivato la sua decisione sul punto, condividendo le valutazioni della Commissione provinciale, con la redditività dell’azienda, accertata in una misura, inferiore al 10%, non coerente con la media delle imprese operanti nel settore e, in quanto tale non “giustificabile” e rivelatrice di una condotta antieconomica;

– una siffatta motivazione appare idonea ad evidenziare il percorso argomentativo giuridico seguito dalla Commissione regionale e si presenta esente da censure sotto il profilo della sufficienza e della coerenza logica;

– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.800,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

 

 

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