Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11690 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34057-2018 proposto da:

B.K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUCA FROLDI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 3408/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli, con cui è stato respinto il gravame proposto da B.K.S. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale partenopeo. La nominata Corte ha negato che il ricorrente potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il provvedimento impugnato viene censurato per il mancato adempimento, da parte del giudice di prime cure, all’obbligo di cooperazione istruttoria che grava sull’autorità giudiziaria chiamata a pronunciare sulla domanda di protezione internazionale. Ad essere censurata è, precisamente, la parte della motivazione in cui il giudice distrettuale ritiene di essere esentato dallo svolgimento di attività istruttoria.

Il secondo mezzo prospetta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Viene lamentato il mancato riconoscimento della protezione internazionale avendo riguardo al rischio di essere vittima del sistema carcerario del Ghana.

2. – Il ricorso è inammissibile

La Corte di appello ha dato atto che l’impugnazione proposta risultava essere del tutto generica, risolvendosi in astratte enunciazioni di diritto. Il ricorrente avrebbe dovuto quindi contrastare tale assorbente ratio decidendi e non incentrare il ricorso su profili che la Corte non ha nemmeno affrontato. Infatti, la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125).

3. – Nulla ed a statuire in punto di spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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