Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11690 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 21/04/2010, dep. 13/05/2010), n.11690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.L., F.P., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA AVEZZANA 6, presso lo studio dell’avvocato MERCOGLIANO CRISTINA,

rappresentati e difesi dall’avvocato RUGGIO FIORINO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI MILANO;

– intimati –

avverso il decreto n. 872/07 R.G. della CORTE D’APPELLO di MILANO del

2 8/03/08, depositato il 16/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DIDONE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e’ del seguente tenore: “ B.L. e F.P. hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Milano del 16 aprile 2008, che ha confermato il provvedimento del Tribunale di Milano, avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in favore della prima, in quanto coniugato con il secondo.

Non hanno svolto attivita’ difensiva gli intimati. La Corte, con ordinanza del 7.4.2009, comunicata il 7.7.2009, ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato, assegnando il termine di 60 gg. dalla comunicazione, avendo rilevato la nullita’ dell’originaria notificazione, eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale. In diritto.

Dall’esame degli atti (v. visura in data odierna del S.I.C.) non risulta ad oggi depositata la copia del ricorso notificato in rinnovazione.

Cio’ posto, poiche’ la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell’art. 291 c.p.c. per un vizio implicante la nullita’ della stessa, determina, nell’ipotesi in cui la notifica da rinnovare abbia ad oggetto un ricorso per Cassazione, l’inammissibilita’ del medesimo, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilita’ di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorieta’ di quello gia’ concesso (Sez. 1, Sentenza n. 625 del 14/01/2008), sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., anche alla luce, in ogni caso, dell’inammissibilita’ del ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

Nulla va disposto in ordine alle spese per la mancata attivita’ difensiva degli intimati.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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