Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1169 del 21/01/2020

Cassazione civile sez. III, 21/01/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 21/01/2020), n.1169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18973-2018 proposto da:

M.C., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FEBO

FRANCESCO MASSIMO BATTAGLIA;

– ricorrente –

contro

V.S., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAETANO BARONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 790/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.C. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 790/17, del 3 maggio 2017, della Corte di Appello di Catania, che – accogliendo il gravame esperito da V.S. contro la sentenza n. 276/13, del 22 aprile 2013, del Tribunale di Ragusa – ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dal M. e tesa a far valere la responsabilità professionale del V., in relazione all’attività defensionale dallo stesso espletata in un giudizio risarcitorio nel quale l’odierno ricorrente aveva assunto le vesti di convenuto.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver instaurato, innanzi al Tribunale di Catania, con citazione notificata il 3 agosto 2005, una causa di responsabilità professionale a carico dell’avvocato V..

Assume, infatti, di essere stato precedentemente convenuto in giudizio da tale I.G., il quale lamentava di aver subito danni al raccolto, in conseguenza del comportamento di esso M., giacchè il medesimo, durante dei lavori di scavo per la posa di una conduttura, avrebbe cagionato la rottura di una tubazione adducente acqua al fondo dello I., avendogli impedito l’irrigazione del proprio terreno.

Ciò detto, l’odierno ricorrente attribuiva la responsabilità dell’esito infausto di quel giudizio, consistito nella condanna al risarcimento dei danni, al negligente comportamento del proprio legale. Costui, infatti, per quanto qui ancora di interesse, nel corso di quattro anni e di ben ventitrè udienze, non si oppose mai agli innumerevoli e immotivati rinvii, richiesti dalla controparte, per l’escussione dei propri testi, omettendo, inoltre, di eccepire la decadenza dalla prova testimoniale, sia con riferimento alla ingiustificata assenza dei testimoni, sia al mancato assolvimento dell’onere di intimazione degli stessi.

Radicato il giudizio di responsabilità professionale innanzi al Tribunale di Catania, il medesimo dichiarava il proprio difetto di competenza in favore di quello di Ragusa, innanzi al quale il giudizio era riassunto, con citazione notificata il 19 luglio 2010.

Accolta dal primo giudice la domanda volta a conseguire la declaratoria di responsabilità del legale e la sua condanna al risarcimento dei danni, all’esito del gravame proposto dal V., la Corte di Appello di Catania rigettava la domanda attorea.

3. Avverso la sentenza della Corte etnea ricorre per cassazione il M., sulla base – come detto – di un unico motivo.

3.1. Il motivo è proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), e deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 2, artt. 2236,1223 e 2909 c.c., nonchè degli artt. 115 e 324 c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che il comportamento professionale del legale non sia stato determinante per l’esito negativo del giudizio in cui il medesimo aveva prestato. la propria attività, nonchè per aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte etnea totalmente ignorato e sostituito le risultanze oggetto del giudizio intercorso tra il M. e lo I., “aventi anche efficacia di giudicato interno ed esterno”, con un proprio rinnovato convincimento, del tutto diverso e distinto da quello emergente dagli atti di causa.

Rileva il ricorrente come nel giudizio di responsabilità a carico di un professionista, in particolare di quello esercente attività defensionale, ai fini della verifica del nesso causale tra condotta ed il danno lamentato, allorchè si verta in ipotesi di responsabilità per condotta omissiva, al criterio della certezza degli effetti si debba sostituire quello della probabilità che l’attività omessa potesse condurre ad una decisione diversa rispetto a quella intervenuta, quantomeno sotto il profilo della perdita di chance costituita dall’esito favorevole della lite.

L’applicazione di questo principio avrebbe dovuto portare la Corte etnea, come già fatto dal Tribunale ragusano, a ritenere che il comportamento omissivo dell’avvocato V. avesse effettivamente pregiudicato l’esito della causa risarcitoria in cui l’odierno ricorrente era stato convenuto. Difatti, che la prova testimoniale, della quale il legale aveva omesso di eccepire l’intervenuta decadenza, si fosse rivelata decisiva per l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti di esso M., risulterebbe confermato dal fatto che il giudice aveva inizialmente ritenuto di non darvi corso, salvo poi riaprire l’istruttoria a tale scopo.

Inoltre, il ricorrente addebita alla Corte etnea di aver operato una rivisitazione del materiale istruttorio, così come accertato dalla sentenza resa all’esito del giudizio risarcitorio instaurato dallo I., sentenza che aveva acquisito autorità di cosa giudicata. In questo modo, oltretutto, la sentenza impugnata avrebbe sostanzialmente celebrato un nuovo processo a carico di esso M., mediante un procedimento di riesame “oltremodo superficiale”, all’esito del quale il giudice di appello avrebbe mutato la qualificazione giuridica dei fatti sulla base di un proprio e distinto convincimento, privo, però, di conforto negli atti di causa.

4. Ha proposto controricorso il V., per resistere all’avversaria impugnazione.

Viene eccepita, innanzitutto, l’improcedibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c..

Difatti, la sentenza impugnata risulta depositata in data 2 maggio 2017, sicchè, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dal 1 al 31 agosto (ai sensi del vigente testo della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1), il ricorso, notificato il 4 giugno 2018, avrebbe dovuto, invece, esserlo entro il 4 dicembre 2017. Il termine semestrale di impugnazione sarebbe applicabile “ratione temporis” al presente giudizio, secondo quanto previsto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, essendo stata la sua fase di primo grado instaurata nel luglio 2010.

Viene, inoltre, eccepita la inammissibilità del ricorso, sotto il profilo della non consentita mescolanza di censure fra loro eterogenee.

In ogni caso, si assume l’infondatezza del ricorso, sul rilievo che la Corte etnea, con apprezzamento non sindacabile in questa sede, ha escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta del professionista e l’esito infausto del giudizio in cui il medesimo ebbe a prestare la propria opera.

5. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni e replicando ai rilievi avversari.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. “In limine”, vanno esaminate – e disattese – le eccezioni preliminari di improcedibilità ed inammissibilità del ricorso.

6.1. Quanto alla prima eccezione, il ricorso deve ritenersi tempestivo, operando nella specie – “ratione temporis” – il termine annuale (e non semestrale) di impugnazione, ex art. 327 c.p.c..

E’ corretto, infatti, il rilievo del ricorrente che fa risalire alla citazione notificata il 3 agosto 2005 (quantunque innanzi ad un giudice dichiaratosi, poi, territorialmente incompetente) la data di instaurazione del giudizio di primo grado, e ciò ai fini della “ultrattività” del vecchio testo dell’art. 327 c.p.c., giusta il disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1.

Se è vero, infatti, che – come osserva il ricorrente – “in caso di riassunzione ex art. 50 c.p.c., il processo continua davanti al giudice competente”, sicchè, “ai fini della prevenzione nella continenza di cause, il tempo d’inizio del processo è quello della notifica dell’atto introduttivo davanti al primo giudice, seppur incompetente” (Cass. Sez. 6-2, ord. 2 ottobre 2015, Rv. 636557-01), il momento della “instaurazione” del giudizio di primo grado – cui fa riferimento il suddetto L. n. 69 del 2018, art. 58, comma 1, – deve intendersi, parimenti, sempre quello del suo radicamento innanzi al giudice pur privo di competenza. Una conclusione, del resto, che si corrobora in base al rilievo che la perdurante operatività del termine annuale di impugnazione è stata riconosciuta anche in caso di “transiatio iudicii”, ovvero di pronuncia declinatoria, addirittura, della giurisdizione (si veda, da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 23 luglio 2018, n. 19501, Rv. 650155-01), della quale la competenza altro non è se non un “frammento”.

6.2. In ordine, invece, alla seconda eccezione, va qui ribadito il principio secondo cui “il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sè, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (così Cass. Sez. Un., sent. 6 maggio 2015, n. 9100, Rv. 635452-01; in senso sostanzialmente analogo, sebbene “a contrario”, si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01).

7. Il ricorso, tuttavia, va rigettato.

7.1. Non sussiste, innanzitutto, alcuna “violazione di giudicato”, atteso che il giudice della causa sulla responsabilità professionale dell’avvocato ha un potere di autonomo apprezzamento delle circostanze oggetto del giudizio in cui il legale ebbe a svolgere la propria attività, al fine di verificare non solo se il medesimo abbia diligentemente espletato il proprio incarico ma anche, in caso contrario, se esso sia stato produttivo di un danno per il suo assistito.

Infatti, la responsabilità dell’avvocato “non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone” (Cass. Sez. 3, sent. 5 febbraio 2013, n. 2638, Rv. 625017-01).

7.2. Nè, d’altra parte, può ritenersi integrato – per vero, neppure in astratto – il vizio di “omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”, costituito, a dire del ricorrente, nel “discostamento” che la Corte etnea ha (“recte”: avrebbe) operato, rispetto ai giudici della controversia in cui l’Avv. V. ebbe a svolgere la propria attività professionale, in ordine alla rilevanza, o meglio alla decisività, per l’esito della controversia patrocinata dal legale, della prova testimoniale la cui intervenuta decadenza il legale omise di eccepire.

Infatti, al netto di ogni altra considerazione, tale circostanza è stata sicuramente esaminata, sicchè ciò di cui si duole il ricorrente è, al più, un suo errato apprezzamento, sicchè – come già in passato affermato da questa Corte – deve ritenersi “evidente l’inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evochino una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d’appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando “fatto decisivo”, indebitamente trascurato dalla Corte d’appello, il vario insieme dei materiali di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01).

7.3. Residua, pertanto, la sola censura incentrata sulla violazione delle norme in tema di accertamento del nesso causale, che è, tuttavia, non fondata.

7.3.1. Sul punto, deve muoversi dal rilievo che “in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa” (tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112, Rv. 646451-01).

Tuttavia, siffatto principio non è stato disatteso dalla sentenza impugnata, la quale – con accertamento non sindacabile in questa, per le ragioni di cui meglio si dirà appena di seguito – ha semplicemente escluso che “la mancata escussione dei testi avrebbe comportato il rigetto della domanda attorea” (e dunque l’esistenza del – nesso causale tra -omissione del legale ed esito infausto del giudizio), e ciò perchè risultava, in causa, “già pacifica la responsabilità della ditta (del M.) per la rottura della tubazione e la stessa conseguente circostanza che essa aveva comportato l’impossibilità di irrigazione del terreno dello I.”, in quanto i testi “si sono limitati a riferire dell’avvenuta rottura della tubazione ad opera della ditta M.”, circostanza, oltretutto, “non contestata con la comparsa di costituzione e peraltro non seriamente contestabile a fronte della natura dei lavori che in quel periodo il M. stava eseguendo in esecuzione di un contratto di appalto pubblico”.

Orbene, tale valutazione non risulta sindacabile in questa sede, giacchè in relazione ad essa non è ravvisabile alcun “error iuris” commesso dalla Corte territoriale, ciò che avrebbe potuto consentire l’applicazione del principio, di recente enunciato da questa Corte, secondo cui, nelle cause di responsabilità professionale nei confronti di un avvocato, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dello stesso in presenza di condotte omissive del professionista, “allorchè si traduca nella violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è censurabile in sede di legittimità “sub specie” di vizio di sussunzione delle norme che governano l’accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del professionista e l’evento di danno lamentato dal cliente” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10320, Rv. 648593-01).

Nel caso di specie, per contro, quello compiuto dalla sentenza impugnata è un apprezzamento – puramente fattuale – delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio “a quo”, sicchè trova applicazione il principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondarlo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4), – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458).

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

9. A carico del ricorrente sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando M.C. a rifondere a V.S. le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma-1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2020

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