Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1169 del 21/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1169 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA
sul ricorso 17112-2007 proposto da:
ITALVIDEO

S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE

(p.i.

03597590375), in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 21/01/2014

ANTONIO BERTOLONI 26-B, presso l’avvocato PETRONI
MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente
2013
1785

all’avvocato MAZZOLI MARINO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

0

Q

1

HOLDER JOHN, LEADER S.P.A.;
– intimati –

sul ricorso 21500-2007 proposto da:
LEADER S.P.A. (p.i./c.f. 01468460124), in persona
del Presidente pro tempore, elettivamente

l’avvocato CORTI PIO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VAGAGGINI ROBERTO, giusta
procura a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale contro

ITALVIDEO

S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE

(p.i.

03597590375), in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI 26-B, presso l’avvocato PETRONI
MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAllOLI MARINO, giusta procura a
margine del ricorso principale;

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 47, presso

– controri corrente al ricorso incidentale contro

HOLDER JOHN;
– intimato –

sul ricorso 21604-2007 proposto da:
HOLDER JOHN (c.f. HLDJNM54E19Z114D), elettivamente

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domiciliato

VIA ANAPO 46,

in ROMA,

presso

l’avvocato FARINA MARIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SOLETTA PAOLO,
giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

contro
ITALVIDEO

S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE

(p. i.

03597590375), in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI 26-B, presso l’avvocato PETRONI
MASSIMO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAllOLI MARINO, giusta procura a
margine del ricorso principale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro
LEADER S.P.A.;
– intimata avverso la sentenza n.

239/2007 della CORTE

– controricorrente e ricorrente incidentale –

D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 21/11/2013 dal Consigliere
Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per la ricorrente ITALVIDEO S.R.L. in
liquidazione, l’Avvocato MAZZOLI PIERPAOLO, con

3

delega, che ha chiesto l’accoglimento;
udito,

per

il

controricorrente

e ricorrente

incidentale HOLDER, l’Avvocato SOLETTA PAOLO che ha
chiesto il rigetto;
per

la

controricorrente

incidentale LEADER S.P.A.,

e

ricorrente

l’Avvocato BACCARO

RAFFAELLA, con delega, che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’inammissibilità o infondatezza del ricors o. /77

///

udito,

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Oggetto della controversia è la domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale, proposta da
Italvideo s.r.l. in liquidazione contro la Leader

che la società convenuta le avesse attribuito, nel
corso di contatti con suoi clienti, l’abusiva duplicazione di videogiochi per computers e consolles. Il
Tribunale di Varese, con sentenza non definitiva 14
febbraio 2002, dichiarò i convenuti responsabili di
concorrenza sleale, e li condannò in solido al risarcimento dei danni da liquidare in prosieguo della causa, che rimise sul ruolo per l’assunzione di una consulenza tecnica. I convenuti formularono tempestiva
riserva di appello contro la sentenza.
Successivamente lo stesso tribunale, assunta la
consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza 29 novembre
2004 condannò i convenuti in solido al pagamento della
somma di C 256.443,71, oltre agli accessori.
2. Ciascuno dei convenuti propose appello contro
entrambe le sentenze con unico atto. In particolare, e
con riferimento alla sentenza non definitiva, Leader
s.p.a. denunciava, con i primi due motivi d’appello,
rispettivamente la

mutatio libelli

che aveva portato

il tribunale ad accogliere una domanda diversa da

5

s.p.a. e il signor John Holder. L’attrice lamentava

quella originariamente proposta, e la non configurabilità della concorrenza sleale nei fatti accertati;
mentre il signor Holder chiedeva, con i motivi secondo
e terzo, il rigetto delle domande attrici, denunciando
anch’egli la novità della domanda accolta; e, in su-

fatti addebitati alla Leader s.p.a.
All’esito del giudizio di appello promosso dai
convenuti avverso entrambe le sentenze, la corte d’appello di Milano, con sentenza 30 gennaio 2007, ha preliminarmente dichiarato inammissibili i motivi d’appello proposti da Leader s.p.a. e dal signor Holder
contro la sentenza non definitiva, essendo riservata a
un ulteriore giudizio di appello ogni questione relativa ala prima sentenza, poiché la riserva
d’impugnazione differita preclude la possibilità
dell’impugnazione immediata.
3.

Per la cassazione della sentenza ricorre

l’Italvideo s.r.l. per due motivi, illustrati anche
con memoria.
Leader s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso e ricorso incidentale per quattro motivi.
John Holder resiste con controricorso e ricorso
incidentale per quattro motivi.
L’Italvideo s.r.l. in liquidazione ha depositato
separati controricorsi
6

a
Hums.
dr. Aldo

ricorsi incidentali. Nel
est
erini

bordine, l’esclusione della sua responsabilità per i

controricorso al ricorso incidentale di Leader s.p.a.
si eccepisce la mancanza di procura speciale.
Italvideo s.r.l. in liquidazione e Leader s.p.a.
hanno depositato memorie.

4.

L’eccezione d’inammissibilità del ricorso inci-

dentale di Leader s.p.a., per mancanza di valida procura al difensore, è infondato. La procura, rilasciata
in margine al ricorso, non lascia dubbi, per il contesto documentale unitario nel quale è inserita, sulla
volontà della parte d’impugnare la sentenza oggetto
del ricorso medesimo. Si è osservato, a questo riguardo, che la procura apposta nell’unico atto contenente
il controricorso e il ricorso principale deve intendersi estesa anche a quest’ultimo, per il quale non è
richiesta formalmente una procura autonoma e distinta,
e rispetta il requisito della specialità del mandato,
attesa l’inerenza materiale del mandato all’atto stesso nel quale è incorporato. Peraltro il rilascio anche
non datato della procura mediante timbro apposto in
margine o in calce all’atto contenente il controricorso e il ricorso incidentale conferisce alla procura
stessa sia il carattere dell’anteriorità, che il requisito della specialità, giacché tale collocazione
rivela uno specifico collegamento tra la procura e il

7

MOTIVI DELLA DECISIONE

giudizio di legittimità (Cass. 16 settembre 2003 n.
13357, in motivazione; cfr. pure Cass. n. 5722/2002,
n. 5953/2005, n. 17768/2005, e S.U. n. 108/2000).
5.

I due ricorsi incidentali, nella parte in cui

censurano l’affermazione d’inammissibilità dei motivi

definitiva del Tribunale di Varese in data 14 febbraio
2002, che aveva accolto la domanda e pronunciato una
condanna generica, con riserva di liquidazione del
danno nella fase successiva del giudizio e previa assunzione di consulenza tecnica, hanno valenza pregiudiziale rispetto ai motivi del ricorso principale, che
vertono, rispettivamente, sull’errata liquidazione del
danno patrimoniale (primo motivo) e sul rigetto della
domanda di risarcimento del danno non patrimoniale
(secondo motivo): tali questioni, infatti, suppongono
già accertata la responsabilità della Leader s.p.a. e
del signor John Holder per i fatti di concorrenza sleale sottoposti a giudizio. Pertanto, poiché i ricorrenti incidentali sono stati condannati al risarcimento del danno patrimoniale, non può dubitarsi
dell’attualità del loro interesse a rimuovere tale
pronuncia, né della pregiudizialità di tale questione
rispetto a quelle sollevate con il ricorso principale.
Per questa parte, dunque, i ricorsi incidentali devono

8

essere esaminati con pre denza.
Il co rel. est.
cherini
dr. Al

di appello da loro formulati contro la sentenza non

6. Con il primo motivo di ciascuno dei ricorsi incidentali si censura l’affermazione della corte territoriale d’inammissibilità dei motivi di appello diretti contro la sentenza non definitiva del Tribunale di
Varese in data 14 febbraio 2002, e sintetizzati nello

stessa impugnata sentenza riferisce che era stata presentata riserva d’appello, si denuncia la violazione
dell’art. 340 c.p.c., a norma del quale, quando sia
stata fatta la riserva d’appello, questo deve essere
proposto unitamente a quello contro la sentenza che
definisce il giudizio.
7. Le censure sono fondate. La corte territoriale
ha ritenuto inammissibile l’appello contro la sentenza
non definitiva, per il quale era stata formulata tempestiva riserva, e che è stato proposto con lo stesso
atto contenente l’appello contro la sentenza definitiva, ritenendo riservata a un eventuale ulteriore giudizio di appello ogni questione sulle domande decise
dalla prima sentenza.
Così decidendo, la corte del merito è incorsa nella
denunciata violazione dell’art. 340 c.p.c., che impone
la proposizione dell’appello differito “unitamente” a
quello contro la sentenza che definisce il giudizio.
Non v’è mai stato dubbio, infatti, sul punto che
l’art. 340, primo comma, c.p.c., stabilisce un preciso

9

svolgimento del processo che precede. Premesso che la

collegamento tra le due impugnazioni, nel senso
dell’imposizione dell’esercizio del diritto di impugnazione riservato contro la sentenza non definitiva
unitamente a quello contro la definitiva (tra le più
recenti, Cass. 13 giugno 2005 n. 12696). La norma si

siede al sistema delle impugnazioni, e che privilegia
l’unità del giudizio d’impugnazione (così per la riunione di tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza, art. 335 c.p.c.; per l’obbligatoria
integrazione del contraddittorio in cause inscindibili: art. 331 c.p.c.; e per la notificazione
dell’impugnazione in cause scindibili quale provocati°

ad agendum in via impugnatoria nello stesso giudizio:
art. 332 c.p.c.).
E’ noto, del resto, che nel suo testo originario il
codice di rito escludeva l’immediata appellabilità e
imponeva alla parte, per conservare il diritto ad appellare, di farne riserva. La riforma del 1950 introdusse l’immediata appellabilità e rese facoltativa la
riserva. A seguito di tale riforma, la dottrina osservò che s’era voluto consentire la differibilità
dell’appello, dato che l’interessato può avere convenienza a non appellare immediatamente contro la sentenza non definitiva, ma al tempo stesso salvaguardare
il
10

più

possibile
principio
Il con1 r1€1. est.
herini
dr. Aldo

dell’unicità

uniforma, infatti, a un criterio più generale che pre-

dell’appello, principio che era stato gravemente scosso dall’introdotta appellabilità immediata delle sentenze non definitive.
8. Secondo l’Italvideo, l’impugnata sentenza sarebbe corretta, e la motivazione sarebbe da sostituire

fare riserva d’impugnazione, per il carattere autonomamente pregiudizievole della prima sentenza. Si chiede la rimessione alle sezioni unite di questa corte
per un supposto contrasto di giurisprudenza.
9. La tesi non ha fondamento. Va innanzi tutto affermato che non la natura pregiudizievole della prima
sentenza è di ostacolo alla riserva, ma la sua sostanziale

autonomia

che

definisce

una

lite

con

l’attribuzione o la negazione del bene della vita, ciò
che non avviane nel caso di pronuncia di condanna generica con prosecuzione per il

quantum.

In secondo

luogo, posto pure che in questo caso fosse possibile
la separazione della causa
quantum,

sull’an

da quella sul

la più recente giurisprudenza esige, per l’e-

sclusione della riserva di appello, il provvedimento
formale di separazione delle cause (S.U. 8 ottobre
1999 n. 711).
10. L’accoglimento di questi motivi, sostanzialmente coincidenti, comporta la cassazione della sentenza,
e assorbe l’esame dei motivi del ricorso incidentale,
11

nel senso che nella specie non sarebbe stato possibile

vertenti su questioni dipendenti di liquidazione del

danno, e degli altri motivi dei ricorsi incidentali.
v

11. La causa deve essere rimessa alla medesima cor-

te d’appello, in altra composizione, perché, anche ai
fini del regolamento delle spese del presente giudizio

da Leader s.p.a., in forza del principio di diritto
che segue:
l’art. 340, secondo comma, c.p.c., impone, quando
sia stata fatta la riserva di appello, che questo sia
proposto unitamente a quello contro la sentenza che
definisce il giudizio, e la prescrizione è rispettata
qualora l’appello contro entrambe le sentenze sia proposto con unico atto.
a

P. q. m.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di John Holder e di quella della Leader s.p.a.; dichiara assorbiti gli altri
motivi dei ricorsi incidentali nonché il ricorso principale; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia
la causa, anche al fine del regolamento delle spese
del presente giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Milano in altra composizione.

.

*

12

Il cns rel. est.
dr. d eccherini

di legittimità, esamini i motivi di appello proposti

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte suprema di cassazio-

ne, il giorno 21 novembre 2013.

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