Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1169 del 19/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 19/01/2011), n.1169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3410/2008 proposto da:

COMUNE DI L’AQUILA in persona del Vice Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 563 7, presso lo studio

dell’avvocato D’AMARIO Ferdinando, che lo rappresenta e difende,

giusta Delib. 2 marzo 2001, n. 111 e giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 71/2006 della Commissione Tributaria Regionale

di L’AQUILA del 22.6.06, depositata il 14/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/11/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. dell’Abruzzo ha rigettato l’appello del Comune di L’Aquila nei confronti di M.G. confermando l’annullamento di avvisi di accertamento per Ici 1998. In motivazione osservava che il terreno, in zona servizi pubblici scuola media, è assoggettabile ad espropriazione per pubblica utilità perchè gli interventi edificatori sono solo ad iniziativa di enti pubblici, non esisteva pertanto possibilità di edificazione diretta. Rilevava inoltre che il decorso di un quinquennio senza l’espropriazione rendeva inedificabile l’area, cessava pertanto la natura edificatoria dei terreni.

Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il Comune, il contribuente non si è costituito.

Con il secondo motivo si censura per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, l’avere escluso la destinazione edificatoria sul rilievo della non utilizzabilità diretta, mentre i terreni destinati dal PRG a verde pubblico attrezzato sono edificabili per attrezzature ricreative, sportive e culturali, deduce che quel che rileva è l’edificabilità, anche se non diretta, ed il connesso maggior valore e conclude con il quesito”: “se configura violazione del D.Lgs. n. 504, artt. 1 e 2, l’esclusione della destinazione edificatoria di terreni per i quali il PRG ne prevede l’edificabilità? La risposta al quesito deve essere positiva. Come ha stabilito questa Corte con sentenza n. 19161 del 2004”: In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) la nozione di edificabilità non si identifica e non si esaurisce in quella di edilizia abitativa cosicchè anche un’area classificata in forza di previsione di P.R.G. in zona F/1, come indicata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e comprendente “le parti del territorio destinate a attrezzature e impianti di interesse generale”, può considerarsi edificabile qualora il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile non necessariamente mediante interventi (o successive espropriazioni) di carattere pubblico ma anche ad iniziativa privata o promiscua pubblico – privata (non importa se direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa), non essendo un tale vincolo idoneo ad escludere la vocazione edificatoria del suolo e il potenziale sfruttamento economico del diritto dominicale da parte del privato proprietario.

Il primo motivo, con il quale si rilevava che, quale che fosse la destinazione urbanistica del terreno, esso è sempre soggetto ad ICI ed il proprietario all’obbligo di denuncia, resta assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.

Con il terzo motivo si deduce che il decorso del termine quinquennale di cui alla L. n. 1187 del 1968, art. 2, per l’espropriazione non determina la decadenza del vincolo trattandosi di vincolo conformativo non soggetto a decadenza.

Il motivo è fondato. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 11848 del 2006 che “In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione di area interessata dalla localizzazione di un impianto scolastico in zona a destinazione viaria e di rispetto, premesso che del vincolo relativo alla localizzazione non deve tenersi conto, data l’evidente preordinazione a esproprio, la destinazione viaria e di rispetto, inquadratile nell’indicazione delle opere di viabilità da parte del piano regolatore generale, concreta un vincolo conformativo, non soggetto a decadenza, e incidente sul valore del bene”.

Il quarto motivo, con il quale si contesta l’affermazione che il DCPM 19.5.2006 confermerebbe che l’inedificabilità dell’area comporterebbe la non soggezione ad imposta, resta assorbito dall’accoglimento del secondo e terzo motivo.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, rileva che erroneamente la zona di terreno è stata ritenuta destinata alla costruzione di un edificio scolastico mentre la sua destinazione e di verde pubblico attrezzato per la quale questa corte con sentenza n. 25672/08 con riferimento allo stesso Comune ha ritenuto: In tema di imposta comunale sugli immobili (Ici), un’area compresa in una zona destinata dal PRG a verde pubblico attrezzato, è sottoposta ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione. Ne deriva che un’area con tali caratteristiche non può essere qualificata come fabbricabile, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e, quindi, il possesso della stessa non può essere considerato presupposto dell’imposta comunale in discussione. Ritiene, pertanto, l’infondatezza del primo motivo e l’assorbimento degli altri e che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta infondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada confermata. Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2011

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