Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11689 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33664-2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FALCONIERI 55,

presso lo studio dell’avvocato AUGUSTA MASSIMA CUCINA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), PROCURA GENERALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1444/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Bologna, pubblicata il 28 maggio 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da T.M. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Bologna. La nominata Corte ha ritenuto non credibile la vicenda narrata dal richiedente, incentrata sull’investimento di un bambino, che si sarebbe prodotto quando lo stesso appellante era alla guida di un autobus senza avere la patente: sinistro, questo, che aveva portato all’arresto dei genitori di T. e alla condanna a morte del medesimo. La stessa Corte ha rilevato, tra l’altro, che nel Gambia non era comminata alcuna pena di morte per l’omicidio colposo dipendente dalla circolazione stradale; ha escluso, inoltre, che al ricorrente potesse essere riconosciuto il diritto al conseguimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo vengono denunciate la violazione la falsa applicazione dell’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e). Si deduce che i fatti narrati integrino il rischio di danno grave come definito dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e vengono lamentati sia l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che la mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Assume, in sintesi, l’istante di aver assolto l’onere di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 , art. 3, comma 5.

Il secondo motivo oppone la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 10, 13 e 27, della dir. 2013/32/-15E, art. 16 e 46, art. 6 e 13 CEDU e 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, oltre che la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria. Sostiene il ricorrente che il giudice del merito avrebbe dovuto basarsi sul contenuto delle dichiarazioni rese avendo, poi, l’obbligo di attivarsi per colmare lacune probatorie o chiarire il contenuto di quanto affermato. Osserva, in particolare, che in tema di protezione internazionale il giudice ha il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, se del caso utilizzando canali diplomatici, rogatoriali o amministrativi. Rileva, inoltre, che, con riferimento la protezione sussidiaria, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona non è subordinata la condizione che lo straniero fornisca la prova di essere interessato in modo specifico alla stessa a motivo di elementi che lo riguardino direttamente. Contesta infine alla Corte di appello di aver acquisito informazioni diverse da quelle fornite dalle fonti ufficiali (Ministero degli affari esteri e Agenzie internazionali).

Con il terzo motivo è lamentata di legittimità del decreto per violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b). Vi si sostiene che il ricorrente avrebbe dovuto ritenersi attendibile avendo fornito elementi a sostegno del suo vissuto, in adesione ai criteri di valutazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

2. – I detti motivi non hanno fondamento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell’onere della prova, potendo essere superate dalla valutazione che il giudice del merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate alle lettere da a) ad e) della citata norma (Cass. 29 gennaio 2019, n. 2458; Cass. 10 luglio 2014, n. 15782, e in precedenza Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138, in base alla quale ove il richiedente non abbia fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se ricorrano le richiamate condizioni).

Nel caso in esame, la Corte di appello ha tuttavia motivatamente escluso che le dichiarazioni del richiedente potessero ritenersi attendibili. Nè l’istante può dolersi del giudizio formulato, in proposito, dalla Corte di merito, giacchè la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) che è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; cfr. pure Cass. 7 agosto 2019, n. 21142). Tali censure figurano nella rubrica del primo motivo, ma non risultano sviluppate in modo coerente: Esse si risolvono, difatti, in generiche doglianze vertenti sulla erroneità delle valutazioni compiute dal giudice del merito, che nulla hanno a che vedere con i vizi prospettati. Per un verso, difatti, la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, onera l’istante il indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; per altro verso, il vizio motivazionale deve risultare dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Per quel che concerne l’uso dei poteri officiosi di istruzione, non si comprende quale attività di indagine sia in concreto mancata: risulta dalla sentenza impugnata, infatti, che la Corte di appello ha provveduto ad acquisire informazioni circa le conseguenze penali del reato di cui il ricorrente era stato accusato e circa il regime carcerario del Gambia (oltre che, più in generale, sulle condizioni generali del paese: pag. 5 della sentenza impugnata). Peraltro, il ricorrente non indica quali siano le fonti, diverse da quelle consultate dal giudice del merito, che avrebbero dovuto porsi a fondamento della decisione. Nè potrebbe farsi questione della legittimità del riferimento, contenuto nella sentenza, a una fonte diversa rispetto a quelle citate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3: infatti, l’elencazione ivi contenuta non presenta carattere esclusivo (cfr. in motivazione, Cass. 24 settembre 2012, n. 16202) e il ricorrente nemmeno assume che dalle fonti privilegiate menzionate dalla norma si sarebbero tratte informazioni diverse da quelle acquisite dal giudice del gravame (segnatamente: informazioni che rendessero plausibile l’allegazione del ricorrente circa la propria condanna a morte).

Da ultimo, quanto dedotto con riferimento alla violenza indiscriminata in presenza di conflitto armato non ha aderenza alla pronuncia impugnata, la quale non si occupa della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c): va qui ricordato che il ricorso per cassazione non può contenere censure prive di specifica attinenza al dei sum della sentenza impugnata (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4036; Cass. 3 agosto 2007, n. 17125).

3. – Il ricorso è respinto.

4. – Nulla deve statuirsi in punto di spese.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA