Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11689 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 05/05/2021), n.11689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24861-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TECNOTEL ITALIA SRL;

– intimato –

e da:

TECNOTEL ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO

146, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO MOCCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati EUGENIO BRIGUGLIO, PATRIZIA CASTELLANO;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 95/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 19/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la Tecnotel Italia S.p.A. impugnava, con distinti ricorsi, gli avvisi di accertamento, relativi alle annualità 2003-2004, con cui l’Agenzia delle Entrate – sulla scorta di p.v.c. della Guardia di Finanza redatto al termine di un’indagine penale riguardante 20 imprese coinvolte in una “frode carosello” – disconosceva la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dei costi relativi a fatture emesse dalla Euro Impex S.r.l. (ritenuta “azienda madre” della frode), rideterminava il valore della produzione a fini IRAP e accertava un maggior reddito della società.

– la C.T.P. di Milano, riuniti i ricorsi, accoglieva le doglianze della contribuente e annullava gli atti impositivi;

– con la sentenza n. 95/24/2013 del 19/7/2013, la C.T.R. della Lombardia respingeva l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate;

– avverso la suddetta decisione l’Agenzia propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;

– resiste con controricorso la Tecnotel Italia S.p.A., la quale a sua volta impugna la decisione con controricorso incidentale basato su cinque motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo la ricorrente Agenzia deduce la nullità della decisione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per insanabile contraddizione tra il dispositivo (“respinge l’appello”) e la motivazione (dove, al termine dell’esposizione in fatto, si legge “La Commissione… decide di accogliere in parte il ricorso in appello”) della sentenza.

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, “il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale” (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 26074 del 17/10/2018, Rv. 651108-01) e, ancora, “non sussiste contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo qualora entrambi siano tesi a disattendere il gravame ove la divergenza sia dovuta a mero errore materiale, sicchè, in tale evenienza, va esclusa la nullità della sentenza” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24841 del 21/11/2014, Rv. 633436-01).

Nella fattispecie in esame, sia per la collocazione del paragrafo nella parte “fatto” della motivazione, sia per il contenuto delle argomentazioni in “diritto”, è agevole comprendere che la sentenza contiene un refuso, dovuto ad errore materiale, e che la C.T.R. lombarda ha univocamente inteso respingere l’impugnazione dell’Agenzia.

2. Col secondo motivo l’Agenzia delle Entrate censura la decisione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per omesso esame di fatti decisivi e controversi su cui vi è stata discussione tra le parti, per avere la C.T.R. “apoditticamente affermato l’inesistenza di alcun elemento documentale dal quale potesse desumersi l’esistenza di un vantaggio economico per la contribuente, senza in alcun modo esaminare gli specifici elementi di fatto dedotti dall’Ufficio a supporto della ritenuta esistenza di un tale vantaggio” e, parimenti, “del tutto immotivatamente” statuito che la contribuente fosse ignara della “frode carosello” perpetrata dalla Euro Impex.

Il motivo – pur se erroneamente dedotto sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi – denuncia il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata, idoneo a tradursi in violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e, quindi, a determinare la nullità della decisione.

Così riqualificato (conformemente a quanto statuito da Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 26310 del 07/11/2017, Rv. 646419-01), il motivo è fondato.

In base alla giurisprudenza di legittimità, l’obbligo costituzionale di motivazione è violato – e censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – quando le argomentazioni addotte dal giudice di merito non sono idonee ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, o per un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o perchè incomprensibile (ex multis, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018, Rv. 650880-01, e, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 20721 del 13/08/2018, Rv. 650018-02, oltre a Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 62983001)

Nel rigettare l’appello la C.T.R. ha affermato che “manca la prova” e che “non risulta” il coinvolgimento della Tecnotel Italia nella frode con asserzioni apodittiche, tali da impedire il controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio.

Inoltre, rispetto alla contestazione erariale di compimento di operazioni soggettivamente inesistenti, sono incomprensibili le affermazioni secondo cui “la società contribuente di fatto ha comprato merce che ha rivenduto, esercitando la propria attività… fornendo prova documentale di avere effettuato acquisti che poi ha rivenduto alla distribuzione organizzata ed anche a clienti privati”, le quali potrebbero attagliarsi ad operazioni fittizie (oggettivamente inesistenti) e che, invece, assumono valore fondante di una decisione che, come risulta dall’esposizione in fatto della stessa sentenza, concerneva una diversa questione.

In accoglimento del motivo, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

3. Per la cassazione della sentenza e la conseguente devoluzione al giudice di merito del riesame delle questioni poste dalle parti, restano assorbiti i motivi del ricorso incidentale coi quali la Tecnotel Italia S.r.l. ha lamentato la nullità della sentenza (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) per violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la C.T.R. mancato di pronunciarsi sui profili di invalidità degli atti impositivi che erano rimasti assorbiti dalla decisione di primo grado (favorevole alla contribuente) e che erano stati riproposti in appello dalla società.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il primo motivo del ricorso principale;

accoglie il secondo motivo del ricorso di Agenzia delle Entrate;

dichiara assorbiti i motivi del ricorso incidentale;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

 

 

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