Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11688 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.L. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato PAGLIARINI

VEZIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R. in proprio e nella qualità di procuratore

speciale della sorella P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1264/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

21.3.08, depositata il 10/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 6 aprile 2010 P.L. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 10 marzo 2009 dalla Corte d’Appello di Roma, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione intercorso tra P.R., in proprio e quale procuratore speciale di P.F., perchè il conduttore ne aveva modificato la destinazione contrattuale.

L’intimato non ha espletato attività difensiva.

2 – I tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 10, art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., per erronea interpretazione degli stessi, oltrechè carente, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa alcuni fatti della controversia decisivi per il giudizio. Il tema trattato è il momento in cui il locatore ha avuto conoscenza dell’asserito cambio d’uso. Le argomentazioni a sostegno contengono ampi riferimenti alle risultanze processuali e, del resto, la questione non può essere risolta senza compiere accertamenti di fatto ed eseguire le valutazioni conseguenti.

Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto, decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, fondato sulle norme indicate, ma piuttosto implica una valutazione della sentenza impugnata. Manca il momento di sintesi necessario per circoscrivere il fatto controverso e per specificare in quali parti e per quali ragioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, carente, insufficiente, illogica, contraddittoria.

Il secondo motivo ipotizza violazione e/o falsa applicazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 80 e art. 115 c.p.c. per erronea interpretazione degli stessi, oltrechè carente, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa alcuni fatti della controversia decisivi per il giudizio. Il tema trattato è il contestato cambio d’uso da abitativo a set cinematografico. La censura ricalca, sia nella rubrica, sia nella tipologia delle argomentazioni, la precedente e, quindi, presenta i medesimi connotati di inammissibilità evidenziati per essa.

Identiche considerazioni valgono a dimostrare l’inammissibilità anche del terzo motivo, mediante il quale il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione; degli artt. 1218, 1223, 1226, 1575, 1578, 1576, 1362, 1363 c.c., art. 115 c.p.c. per erronea interpretazione degli stessi, oltrechè per mancanza assoluta di motivazione circa alcuni fatti della controversia decisivi per il giudizio in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale concernente l’inadempimento del locatore per la mancata sostituzione e/o adeguamento dell’impianto di riscaldamento alla normativa vigente al fine di renderlo funzionante.

A.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non superano i rilievi contenuti nella relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla spese; visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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