Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11688 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 13/05/2010), n.11688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. MARRA Alfonso Luigi giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli, cron. n. 1557/07,

del 23 marzo 2007, nella causa iscritta al n. 2246/06 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2010 dal relatore, cons. Dott. SCHIRO’ Stefano;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona dell’avvocato

generale, dott. IANNELLI Domenico, che nulla ha osservato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. G.M. ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto in data 23 marzo 2007, con il quale la Corte di appello di Napoli ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in suo favore della somma di Euro 2.750,00, a titolo di indennizzo per il superamento in primo grado del termine di ragionevole durata di un processo, instaurato davanti al Tar Campania per una controversia in materia di pubblico impiego con ricorso in data 15 novembre 1997 e definito con sentenza in data 1 marzo 2005;

1.1. la Presidenza intimata ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda nella misura di Euro 2.750,00, a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di quattro anni e sei mesi a quella ragionevole, determinata in tre anni, e liquidato l’indennizzo nella misura di Euro 500,00 per ogni anno di durata irragionevole in considerazione della modestia della posta in gioco, del carattere collettivo del ricorso e della mancata presentazione di istanza di prelievo;

3. parte ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo dodici motivi di ricorso, con i quali lamenta:

3.1. la mancata applicazione della normativa comunitaria alla stregua dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, con la formulazione del seguente quesito di diritto: “la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 65 par. 1 della CEDU e in ipotesi di contrasto tra la legge Pinto e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (primo motivo);

3.2. il calcolo dell’equo indennizzo solo con riferimento al periodo eccedente la ragionevole durata della causa, e non all’intera durata del giudizio (secondo motivo);

3.3. l’inosservanza, con vizio di motivazione, dei parametri Europei ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale, effettuata in misura insufficiente (terzo e quarto motivo);

3.4. il mancato riconoscimento, in violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e senza motivazione, del bonus di Euro 2.000,00 in ragione della natura della controversia attinente a questione inerente a rapporto lavoro (quinto, sesto e settimo motivo);

3.5. l’insufficiente liquidazione delle spese processuali, con vizio di motivazione, rispetto alle tariffe professionali vigenti e con erronea applicazione di quelle riguardanti i procedimenti di volontaria giurisdizione, anziche’ i giudizi ordinali dinanzi alla Corte d’appello, senza tener conto degli onorari liquidati dalla CEDU e disattendendo la nota spese depositata, (motivi da otto a dodici);

4. il primo motivo appare inammissibile, in quanto il quesito formulato e’ del tutto generico e senza nessuna attinenza al decisum del decreto impugnato;

4.1. il secondo motivo appare manifestamente infondato, in quanto e’ vincolante, per il giudice nazionale, il disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo (Cass. 2005/21597; 2008/14);

4.2. il terzo e il quarto motivo appaiono manifestamente fondati, in quanto, la determinazione dell’indennizzo nella misura di Euro 2.750,00, apri ad Euro 500,00 per ogni anno di ritardo, e’ inferiore, secondo criteri non ragionevoli e tenuto conto dell’accertato periodo di durata irragionevole, all’importo che, anche tenendo conto della modesta rilevanza economica del giudizio presupposto e della mancata presentazione dell’istanza di prelievo, risulterebbe dall’applicazione dei parametri stabiliti dalla CEDU, di cui il giudice nazionale deve tener conto, pur conservando un margine di valutazione che gli consente di discostarsene in misura ragionevole, alla stregua di una regola di conformazione inerente ai rapporti tra la L. n. 89 del 2001, e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e costituente espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione ed alla giurisprudenza di Strasburgo (Cass. S.U. 2004/1340);

4.3. il quinto, sesto e settimo motivo appaiono manifestamente infondati, in quanto non puo’ ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia del lavoro; da tale principio, infatti, non puo’ derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita (Cass. 2006/9411; 2008/6898);

4.4. restano assorbite le censure di cui motivi da otto a dodici, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito in ragione del parziale accoglimento del ricorso.

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati ai punti 4., 4.1., 4.2., 4.3.

e 4.4. si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo, vanno respinti il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo e accolti il terzo e il quarto motivo, assorbiti gli altri motivi e che il decreto impugnato deve essere annullato in ordine alle censure accolte;

B1) considerato che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1; che in particolare, determinato, secondo il non censurato accertamento del giudice del merito, in quattro anni e sei mesi il periodo di durata non ragionevole, il parametro per indennizzare la parte del danno non patrimoniale subito nel processo presupposto va individuato nell’importo non inferiore ad Euro 750,00 per anno di ritardo, alla stregua degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009; che, secondo tale pronuncia, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e in base alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo (sentenze 29 marzo 2006, sui ricorsi n. 63261 del 2000 e nn. 64890 e 64705 del 2001), gli importi concessi dal giudice nazionale a titolo di risarcimento danni possono essere anche inferiori a quelli da essa liquidati, “a condizione che le decisioni pertinenti” siano “coerenti con la tradizione giuridica e con il tenore di vita del paese interessato”, e purche’ detti importi non risultino irragionevoli, reputandosi, peraltro, non irragionevole una soglia pari al 45 per cento del risarcimento che la Corte avrebbe attribuito, con la conseguenza che, stante l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 idonea a garantire che la diversita’ di calcolo non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo), la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata; ritenuto che tali principi vanno confermati in questa sede, con la precisazione che il suddetto parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo invece aversi riguardo per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00 per anno di ritardo, tenuto conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno; che nel caso di specie si deve, di conseguenza, riconoscere al ricorrente l’indennizzo complessivo di Euro 3.750,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, al cui pagamento deve essere condannata la soccombente Presidenza del Consiglio dei Ministri;

B2) considerato altresi’ che le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al – giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), compensate per la meta’ quelle del giudizio di cassazione atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso, con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il primo motivo; respinge il secondo, il quinto, il sesto e il settimo motivo; accoglie il terzo e il quarto motivo, assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3,750,00 oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 873,00, di cui Euro 378,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la meta’, che si liquidano per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 425,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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