Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11688 del 05/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/05/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 05/05/2021), n.11688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3777/2018 R.G. proposto da:

HERA COMM s.r.l. (P.I. e C.F.:(OMISSIS)), con sede legale in

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Annecchino, con domicilio

eletto presso il detto Avvocato (con studio in Roma, vi Cassiodoro,

n. 1/a);

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per

l’Emilia Romagna n. 1973/08/2017, pronunciata il 12 maggio 2017 e

depositata il 19 giugno 2017;

udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 12 novembre 2020

dal Consigliere Fabio Antezza;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Basile

Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avv. Marco Annecchino, che ha insistito

nel ricorso;

udito, per la controricorrente l’Avv. Carlo Maria Pisani

(dell’Avvocatura Generale dello Stato) che ha insistito nel

controricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 162/03/2012 emessa dalla CTP di Forlì.

2. Il Giudice di primo grado respinse l’impugnazione del provvedimento (prot. n. A/10764 del 17 ottobre 2011) di rigetto dell’istanza di rimborso del credito d’imposta per forniture g.p.l. fatturate, nel 2008, ad utenti situati nelle particolari aree geografiche aventi titolo al beneficio fiscale previsto dalla L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, lett. c).

3. In particolare, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) ritenne l’istanza tardiva, in quanto relativa ad imposte versate nel 2008 e quindi presentata oltre il termine di cui al D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 3, ai sensi del quale i fornitori, per poter beneficiare dell’accredito, devono presentare istanza entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun bimestre.

4. La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, confermò la statuizione con la quale la CTP rigettò il ricorso, stante la tardività dell’istanza di rimborso per decorso del termine biennale di cui all’art. 14 del TUA.

5. Contro la sentenza d’appello la contribuente ricorre con quattro motivi, sostenuti da memoria, e l’A.D. si difende con controricorso. All’odierna udienza le parti concludono come riportato in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento nei termini di seguito evidenziati.

2. I motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14 (TUA), della L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, e del D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1.

Parte ricorrente evidenzia che l’art. 14, comma 2, del TUA concerne solo ed esclusivamente la restituzione di pagamenti indebiti. Il credito di imposta previsto dal combinato disposto dai citati artt. 8 e 1 sarebbe una misura compensativa volta a consentire la fiscalizzazione di una parte della bolletta energetica di determinate categorie di utenti e il suo riconoscimento in capo al soggetto erogatore di g.p.l. non renderebbe indebito il pagamento dell’accisa a suo tempo effettuato dal produttore di questo combustibile. In ragione di ciò, il termine in esame (un biennio dal versamento dell’accisa) non si applicherebbe all’istanza finalizzata al pagamento del credito di imposta.

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione del medesimo art. 14, assumendo che lo stesso riguardi solo ed esclusivamente i contribuenti c.d. di diritto (cioè solo coloro i quali sono identificati dalla legge come soggetti passivi del tributo).

Con il motivo n. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione del medesimo art. 14 TUA, assumendo che, comunque, anche qualora si ritenesse applicabile alla fattispecie il detto termine biennale il dies a quo non coinciderebbe con la data del pagamento del tributo.

Con il motivo n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 3, assumendo la natura non perentoria del relativo termine.

2.2. Il motivo n. 1 è fondato, con conseguente assorbimento degli altri motivi di ricorso, in applicazione di principio già ribadito da questa Corte, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibili a quella in esame (con parte ricorrente la stessa attuale contribuente), dal quale non vi sono motivi per discostarsi.

In tema di accise, difatti, il credito di imposta sulla produzione e consumo dell’energia elettrica di cui alla L. n. 448 del 1998, art. 8, comma 10, e D.P.R. n. 361 del 1999, art. 1, comma 5, costituisce strumento “fisiologico” avente finalità perequative, non assimilabile all’indebito pagamento del tributo, costituente invece fatto “patologico” riconducibile all’art. 2033 c.c., sicchè risulta sottratto al termine biennale di decadenza previsto per il rimborso dell’accisa dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, (nel testo, ratione temporis applicabile, antecedente alla sua riscrittura ad opera del D.L. n. 193 del 2016) il quale, essendo disposizione di stretta interpretazione, si applica soltanto ai pagamenti indebiti (ex plurimis, in fattispecie, come detto, sostanzialmente sovrapponibili alla presente: Cass. sez. 5, 17/10/2019, n. 26353, Rv. 655554-01; Cass. sez. 5, nn. 26153, 26154, 26155 del 15/10/2019, e n. 26354 del 17/10/2019; si veda altresì, in motivazione, Cass. sez. 5, 06/07/2020, n. 13809, Rv. 658352-01).

3. In conclusione, in accoglimento del motivo n. 1, con assorbimento degli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla commissione tributaria regionale per l’Emilia Romagna, in diversa composizione, che, oltre a decidere in merito alle questioni rimaste assorbite dalla propria decisione, provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il motivo n. 1 di ricorso, con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per l’Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2021

 

 

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