Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11687 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.G. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato

RAMADORI PAOLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAMBERTI CLARA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SCUOLA DI SCI ALPE DI SIUSI ((OMISSIS)) in persona del direttore

e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GRAMSCI 36, presso lo studio dell’avvocato CALO’ MAURIZIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato REIDER HUGO, giusta

procura speciale alle liti a margine del controricorso;

– controricorrente –

averso la sentenza n. 41/2009 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO,

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO dell’11/2/09 depositata il 23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Buccellato Fausto (delega avv. Ramadori), difensore

del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Calò Maurizio, difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che

aderisce alla relazione.

La Corte Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 31 marzo 2010 Z.G. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 23 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano -confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di caduta nel parco per bambini gestito dalla Scuola di sci Alpe di Siusi. L’intimata ha resistito con controricorso.

2 – I due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

3. – Il primo motivo lamenta omessa – insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Le argomentazioni a sostegno contengono ripetuti riferimenti alle risultanze processuali, peraltro senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, e implicano apprezzamenti in punto di fatto, attività non consentite in sede di legittimità.

Il momento di sintesi finale non circoscrive chiaramente il fatto controverso e non specifica le ragioni delle lamentate, rispettivamente, omissioni, insufficienze e contraddittorietà motivazionali.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione art. 2051 c.c. Anche questa censura, pur formalmente prospettata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di una norma di diritto, in realtà riguarda l’apprezzamento delle risultanze processuali. La Corte territoriale non ha negato la sussunzione della fattispecie nella previsione dell’art. 2051 c.c., ma ha accertato – con insindacabile apprezzamento di merito – che la caduta si è verificata per fatto proprio dello Z., quindi ha escluso in radice la sussistenza del nesso, causale tra la cosa in custodia della resistente e l’evento. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulla norma indicata decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, ma chiede una verifica della negata correttezza della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; entrambe le parti ha chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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