Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11687 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 13/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9220-2012 proposto da:

COMUNE DI PORDENONE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato

in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONIO CHIARELLO

con studio in LECCE VIA LUDOVICO ARIOSTO 43 (avviso postale ex art.

135) giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ITALIANA GAS, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11,

presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2011 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 02/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MIGLIACCIO per delega

dell’Avvocato CHIARELLO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato FUSO per delega

dell’Avvocato SALVINI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La Società Italiana per il Gas proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento notificato dal Comune di Pordenone relativo alla Tosap (Tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche) dovuta per gli anni 1992 e 1993 in relazione all’occupazione di suolo pubblico effettuato a mezzo delle condutture del gas metano poste nel sottosuolo del Comune. Sosteneva la contribuente che essa beneficiava dell’esenzione prevista dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 200, lett. g, in quanto la convenzione stipulata con il Comune prevedeva che, al termine della concessione, l’ente territoriale avrebbe acquisito gratuitamente la proprietà della rete stradale di distribuzione. La commissione tributaria provinciale di Pordenone accoglieva il ricorso. Proposto appello da parte del Comune di Pordenone, la commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia lo accoglieva in parte dichiarando che l’imposta non era dovuta limitatamente alla parte degli impianti costruiti prima del 31 dicembre 1985 poichè la convenzione stipulata tra le parti prevedeva che, alla scadenza della concessione, il Comune avrebbe acquisito gratuitamente la proprietà della rete stradale di distribuzione posta in opera prima di tale data.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Pordenone affidato a cinque motivi. Si è costituita Italgas-Società Italiana per il Gas per azioni con controricorso illustrato da memoria.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 200, lett. g, e del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49. Sostiene che la convenzione stipulata in data 24 maggio 1988 tra la Società Italiana per il Gas ed il Comune di Pordenone prevedeva, all’art. 16, che alla scadenza della concessione, ove il Comune avesse deciso di assumere il servizio, avrebbe acquisito gratuitamente la proprietà della sola rete stradale di distribuzione posta in opera prima del 31 dicembre 1985 e non già la proprietà degli altri beni costituenti l’impianto, posto che era previsto che essi sarebbero divenuti di proprietà del comune concedente solo a fronte della corresponsione alla società di un corrispettivo. I giudici di appello hanno errato, pertanto, nel ritenere che l’esenzione prevista dal R.D. 14 settembre 1931, N. 1175, art. 200, lett. g, spettasse anche nel caso di specie ove la devoluzione gratuita dei beni, al termine della concessione, riguardava non l’intero impianto ma solamente parte di esso.

4. Con il secondo motivo deduce la rilevanza del giudicato esterno formatosi tra le parti sulla medesima questione relativamente agli anni di imposta 1994, 1995, 1996 e 1997.

5. Con il terzo motivo deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che la CTR non ha illustrato e spiegato le ragioni logico-giuridiche a sostegno dell’affermazione secondo la quale l’esenzione dalla Tosap spettava anche se l’acquisizione gratuita da parte del Comune riguardava non l’intero impianto ma la sola rete di distribuzione stradale posta in opera prima del 31 dicembre 1985.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 200, lett. g, e del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 49. Sostiene che la CTR non ha considerato la circostanza che nella convenzione era prevista solo una eventualità di opzione, ovvero la possibilità che l’ente territoriale avrebbe potuto esplicitare la volontà di acquisire gratuitamente parte degli impianti, e non già la necessaria cessione gratuita di parte degli impianti stessi.

7. Con il quinto motivo deduce insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè i giudici d’appello non hanno considerato che mancava nella convenzione una specifica previsione di devoluzione gratuita degli impianti e non hanno fornito alcuna motivazione delle ragioni giuridiche e/o fattuali che li hanno indotti a ritenere che la previsione di una devoluzione gratuita degli impianti solo eventuale e, peraltro, condizionata dalla scelta dell’ente di assumere il servizio alla scadenza della convenzione costituisse presupposto sufficiente per accedere all’esenzione di cui al R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 200, lett. g.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Va considerato che è applicabile, ratione temporis, il R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, art. 200 (Testo unico per la finanza locale) che prevede, alla lett. g, che sono esenti dalla tassa le occupazioni con impianti adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas e dell’acqua potabile nei casi in cui la proprietà degli impianti stessi sia stata trasferita al comune all’atto della concessione o successivamente, o ne sia prevista nel disciplinare la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione, o, nelle convenzioni stipulate anteriormente all’entrata in vigore del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, siano stati previsti a carico del concessionario oneri in natura o in denaro a titolo di corrispettivo della concessione. Norma di analogo contenuto è contenuta nel D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. I, secondo cui sono esenti dalla tassa le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima. Ora, va considerato che in materia fiscale opera il principio secondo cui ogni agevolazione ed esenzione, se non espressamente prevista, non può essere riconosciuta, stante la natura eccezionale, non suscettibile di interpretazione analogica, nè estensiva, delle norme recanti tali previsioni (ex multis, Cass. n. 24882 del 06/12/2016). Ne deriva che, prevedendo la norma che l’esenzione spetta nel caso in cui gli impianti adibiti al servizio pubblico – consistenti nel complesso di beni e attrezzature all’uopo necessarie – e non le sole reti stradali di distribuzione (vale a dire le predisposte tubazioni), siano, al termine del rapporto concessorio, devoluti gratuitamente al concedente, l’esenzione non spetta nel caso di specie in cui la convenzione prevede la devoluzione gratuita della sola rete stradale di distribuzione posta in opera prima del 31 dicembre 1985 (cfr. Cass. n. 24254 del 25/10/2011). Stesso principio è stato espresso dalla Corte di legittimità con riguardo alla questione relativa all’occupazione di aree di suolo pubblico con impianti di gestione della rete idrica, avendo affermato che “l’occupazione di suolo pubblico per la gestione di un acquedotto, svolta nell’ambito di un rapporto di concessione di servizio pubblico formalizzato in un contratto di appalto, è esente dalla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) soltanto se ricorrano le condizioni di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, lett. e, e, quindi, se sia effettuata dalla società appaltatrice con gli impianti adibiti al servizio consistenti nel complesso di attrezzature e macchine necessarie all’impresa concessionaria per lo svolgimento dell’attività e se di essi sia prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine del rapporto concessorio” (Cass. n. 14424 del 15/06/2010). Mette conto, peraltro, considerare che la risoluzione n. 4/DPF del 20 febbraio 2002, che la controricorrente richiama nel ricorso e nella memoria, laddove prevede che l’esonero dalla tassa spetti anche nel caso in cui sia prevista la devoluzione gratuita, al termine della concessione, solo di una parte dell’impianto, non enuncia un principio diverso da quanto affermato dalla Corte di legittimità con le sentenze citate. Ciò in quanto la devoluzione parziale dell’impianto cui si riferisce la risoluzione riguarda, in ogni caso, una parte di esso che sia idonea al funzionamento dell’apparato, seppure per zona limitata, laddove nel caso di specie è prevista la devoluzione delle sole condutture che da sole non sono idonee al funzionamento, seppure parziale, dell’impianto.

2. Gli altri motivi di ricorso rimangono assorbiti.

3. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dell’intero giudizio si compensano in ragione dell’affermazione dei principi giurisprudenziali sul punto controverso in epoca recente.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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