Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11686 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13264-2019 proposto da:

I.E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati MASSIMO CARLO SEREGNI, TIZIANA ARESI;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE DI MILANO;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONE DI MILANO SEZIONE DI

MONZA E DELLA BRIANZA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso.

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 03/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

I.E.O. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Milano in data 3-1-2019, che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per tardività, poichè proposto il 1-42019 nei confronti del decreto comunicato al precedente difensore della parte costituita, via Pec, nella stessa data del 31-2019;

non può accedersi alla richiesta di rimessione in termini, previamente formulata nel ricorso per cassazione, essendo assolutamente irrilevante la circostanza che l’attuale nuovo difensore della medesima parte abbia preso contezza del provvedimento da impugnare il solo 1-4-2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 17 giugno 2020

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