Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11686 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 13/05/2010), n.11686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d’ufficio dal Tribunale per i

minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, con ordinanza in data

28 ottobre 2008, nella causa iscritta al n. 1889/08 Reg. Vol. Giur.,

relativa al ricorso proposto da:

C.S.;

nei confronti di:

P.G.;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. APICE Umberto, che nulla ha osservato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 gennaio 2010 dal relatore, cons. SCHIRO’ Stefano.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. il Tribunale di Torino, con sentenza del 16 giugno 2008, richiamata l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2007/8362, ha dichiarato la propria incompetenza per materia a conoscere del ricorso con il quale C.S. ha chiesto accertarsi l’obbligo di P.G. di contribuire al mantenimento dei figli e la condanna del medesimo al versamento di una somma mensile in favore della ricorrente medesima, indicando quale giudice competente il Tribunale per i Minorenni;

1.1. il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta, con ordinanza del 28 ottobre 2008, ha ravvisato, con riferimento a dette domande, la competenza per materia del Tribunale Ordinario ed ha richiesto d’ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine al conflitto negativo insorto tra i due tribunali;

OSSERVA:

2. il regolamento di competenza sollevato d’ufficio dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta appare possa risolversi con l’affermazione della competenza del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 148 c.c. e dell’art. 38 disp. att. c.c., giacche’ la controversia riguarda unicamente diritti patrimoniali, ossia il mantenimento dei figli minori e, in assenza di una contestualita’ con la domanda di affidamento, non si verifica alcuna attrazione in capo al giudice specializzato per i minorenni (Cass. 2007/8362;

2007/19406; 2008/21755);

3. si ritiene pertanto che il regolamento di competenza proposto d’ufficio, da trattarsi in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., possa essere deciso alla stregua delle considerazioni che precedono, qualora condivise dal collegio”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni del P.M. o memorie di parte e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione; ritenuto che, alla stregua delle suddette argomentazioni, va dichiarata la competenza del Tribunale di Torino, con conseguente cassazione della sentenza dello stesso Tribunale in data 16 giugno 2008.

PQM

LA CORTE Dichiara la competenza del Tribunale di Torino e cassa la sentenza dello stesso Tribunale in data 16 giugno 2008. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 53 le generalita’ e gli altri dati identificativi di C.S. e di P.G..

Cosi’ deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA