Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11686 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 13/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22015-2012 proposto da:

SAGRE SPA in persona del Presidente del C.d.A. e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEL CORSO 101, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA MORMINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO DI FRESCO giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIORANO MODENESE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO ZANASI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2012 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 15/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MORMINO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ZANASI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La SA-GRE s.p.a. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 15, pronunciata il 7/12/2011 e depositata il 15/2/2012, della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Fiorano Modenese avverso la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, con cui era stato annullato l’avviso di accertamento notificato il 29/4/2008, per il recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2004, oltre interessi e sanzioni, in base alla rendita catastale attribuita dall’Agenzia del territorio a seguito di procedura Docfa.

Osservava il Giudice di appello, in particolare, che la proposta di classamento della contribuente era stata accettata dall’Agenzia del territorio, che aveva introdotto la variazione catastale il 24/2/2000 e notificato l’8/3/2000 alla società SA-GRE la nuova rendita dei fabbricati posseduti, atto costituente titolo per la liquidazione del maggior tributo.

L’intimato Comune resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione omessa o insufficiente su un fatto decisivo per il giudizio, giacchè la CTR non ha indicato le ragioni a sostegno dell’affermazione secondo cui l’atto di attribuzione della rendita può ritenersi validamente notificato alla contribuente.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, e D.Lgs. n. 32 del 1992, art. 11 stante l’omesso esame, da parte della CTR, della questione concernente la mancata indicazione nell’avviso di accertamento del responsabile del procedimento e dell’organo o autorità amministrativa presso cui promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, essendo apposta sull’atto impositivo del Comune la sola sottoscrizione del funzionario designato dall’ente locale per la gestione del tributo.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere il Comune introdotto nel giudizio di appello due questioni nuove concernenti la circostanza che le rendite catastali erano divenute definitive, in quanto non impugnate, e che l’onere della prova delle relative notifiche non spettava all’ente locale.

Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 32 del 1992, art. 11 per non avere la CTR rilevato la intervenuta decadenza della potestà impositiva, per l’anno d’imposta 2003, avendo il Comune notificato alla società contribuente l’impugnato avviso di accertamento soltanto in data 5/5/2008.

I suesposti motivi di doglianza non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

La contribuente contesta l’attribuzione della rendita, sotto il solo profilo della sua Inefficacia, per omessa notifica, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, trattandosi di rendita attribuita o modificata dopo il 1 gennaio 2000, e lamenta il difetto di motivazione sul punto della decisione impugnata atteso che la questione era oggetto di controversia avendo l’adita CTP annullato l’avviso di accertamento, notificato dal Comune di Fiorano Modenese, per il recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), proprio in ragione della rilevata irritualità della notifica dell’atto effettuata a mezzo posta dalli Agenzia del territorio, riportando la cartolina di ricevimento della raccomandata (n. (OMISSIS)), in luogo della sottoscrizione del destinatario/consegnatario, una sigla illeggibile, disconosciuta da S.M., legale rappresentante della società SA-GRE, all’epoca non residente a (OMISSIS).

Il motivo è inammissibile, prima che infondato.

Il supposto difetto di motivazione della sentenza impugnata non riguarda un accertamento di fatto, ma piuttosto la questione giuridica concernente la ritualità della notificazione oggetto della censura.

Il motivo di ricorso di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concerne il vizio della sentenza che riguarda la motivazione “in fatto” e non anche quella “in diritto”, perchè quest’ultima può essere emendata ed integrata dalla Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ove ritenuta manchevole.

Va ricordato, infatti, che ” quando viene denunciato un difetto di motivazione non riguardante un accertamento in fatto, bensì un’astratta questione di diritto, il giudice di legittimità – investito, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione (manchevole o inesatta) della sentenza impugnata – è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che l’eventuale mancanza o erroneità di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, come nella specie, comunque pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame” (Cass. n. 6328/2008; n. 19618/2003).

Orbene, il dispositivo della sentenza della CTR, che ha respinto il gravame della contribuente, sul rilevo dell’intervenuta notifica della nuova rendita dei fabbricati, è conforme a diritto e la carenza di motivazione costituisce un difetto emendabile mediante la semplice integrazione, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 4, della parte motiva della decisione.

La ritualità della notifica dell’atto dell’Agenzia del territorio ha formato oggetto di un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, sul quale non sono riscontrabili significative divergenze tra le parti in causa, essendo pacifico che il plico postale, come si ricava dalla cartolina di ricevimento della raccomandata, con destinatario S.M., (OMISSIS), venne consegnato dall’agente postale all’indicato indirizzo, in data 8/3/2000, a persona che ricevendolo appose la propria firma, ancorchè non intelligibile, sull’avviso da restituire al mittente.

Sempre per quanto riportato negli scritti difensivi, nella denuncia Docfa presentata dalla società SA-GRA, e nel relativo foglio integrativo, venne indicato dal dichiarante, quale luogo di residenza, l’indirizzo di (OMISSIS), e dopo un primo tentativo di notifica, effettuato il 4/3/2000, non andato a buon fine per l’assenza del destinatario, l’agente postale provvide alla consegna del plico raccomandato nei termini innanzi ricordati.

Oppone la ricorrente che in (OMISSIS) non vi fosse nè la sede della società, nè la residenza del legale rappresentante, che si tratterebbe peraltro di civico inesistente, e che il Setti avrebbe disconosciuto, innanzi ad un notaio, tanto la sottoscrizione apposta sul foglio integrativo della denuncia Docfa, quanto quella apposta sull’avviso di ricevimento in questione.

Si tratta, però, di circostanze ritenute dal Giudice di appello inidonee, avuto riguardo alla decisione dal medesimo adottata, ad escludere l’avvenuto perfezionamento della notificazione dell’atto dell’Agenzia del territorio.

Ed a ragione, poichè la L. n. 342 del 2000 non prescrive particolari modalità al riguardo, ed in caso di notifica (diretta) mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico all’indicato domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’agente postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente, secondo la disciplina contenuta nel Regolamento postale (cfr. D.P.R. n. 655 del 1982 ratione temporis applicabile risalendo la notifica al 2000).

Questa Corte, infatti, ha precisato che “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore della L. n. 146 del 1998, art. 20 (che ha modificato la L. n. 890 del 1982, art. 14), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, con la conseguenza che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (Cass. n. 17598/2010); in tal caso, le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non già quelle di cui all’art. 139 c.p.c., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria ” (Cass. n. 270/2012).

Giova, inoltre, ricordare che secondo la sentenza n. 9962/2010 delle Sezioni Unite di questa Corte “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.”.

Ne consegue che l’attestazione dell’ufficiale postale, in quanto assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., stante la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento della raccomandata, non può essere diversamente superata e nella fattispecie in esame manca la proposizione della querela di falso, per cui la sentenza impugnata resiste alla censura della società contribuente.

Il secondo motivo di doglianza è inammissibile sotto un duplice profilo.

Anzitutto, perchè la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio motivazionale per mancato esame, da parte della CTR, della questione concernente la carenza di indicazione, nell’avviso di accertamento, del responsabile del procedimento e dell’organo o autorità amministrativa presso cui promuovere il riesame dell’atto in sede di autotutela, come previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, e prima ancora dal D.Lgs. n. 32 del 1992, art. 11 ma, come questa Corte ha avuto modo di evidenziare, ” La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura della sentenza del giudice di primo grado è impugnabile per cassazione non già per omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia e neppure per motivazione “per relationem” resa in modo difforme da quello consentito, bensì per omessa pronuncia su un motivo di gravame; ne consegue che, se il vizio è denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 o 5, anzichè dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 stesso codice, il ricorso è inammissibile” (Cass. n. 11801/2013; n. 329/2016).

L’art. 360, n. 4 stesso codice, peraltro, consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello, cosa che non è possibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, (Cass. n. 22759/2014).

Inoltre, perchè il motivo non risulta formulato nel rispetto del principio dell’autosufficienza di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 6), dovendo il ricorso per cassazione contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, non avendo la ricorrente provveduto a riportare, in maniera adeguata, quelle parti dell’atto di appello necessarie a dimostrare la proposizione della questione, in tesi pretermessa dalla CTR, e già oggetto dell’atto introduttivo del giudizio.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.

La ricorrente si duole della violazione del divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, divieto che, com’è noto, “concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, ma che non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili ” (Cass. n. 11223/2016; n. 171/2015).

Ebbene, nella fattispecie in esame, le deduzioni del Comune circa la definitività della rendita, per mancata impugnazione dell’atto attributivo, nel termine di 60 giorni decorrente dalla data della sua notificazione (L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1), e della esclusiva riferibilità della notifica di detto atto alle attività propriamente di competenza dell’Agenzia del territorio, non contrastano con il divieto di eccezioni nuove in appello, in quanto dirette a sollecitare il rilievo d’ufficio da parte del giudice della esistenza dei fatti costitutivi della pretesa fiscale dedotta in giudizio e, più precisamente, alla mera contestazione delle censure mosse dalla contribuente all’avviso di accertamento impugnato – con il ricorso introduttivo – alle quali è comunque rimasta circoscritta l’indagine rimessa al giudice, trattandosi di elementi volti ad integrare il quadro probatorio fondante la pretesa fiscale, senza immutazione dei fatti costitutivi di essa, emergenti dagli atti di causa, per come indicati nell’atto di accertamento e nelle contestazioni della società SA-GRA, che proprio sulla dedotta omessa notifica della rendita ha sempre fatto leva, e senza pregiudizio del principio del contradditorio e delle potenzialità difensive di controparte (Cass. n. 25756/2014). Il quarto motivo di doglianza è sotto diversi profili inammissibile.

La ricorrente deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che la CTR ha omesso di considerare la intervenuta decadenza dell’ente impositore, ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 32 del 1992, avendo il Comune notificato, in data 5/5/2008, alla società SA-GRA, l’impugnato avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2003, mentre, trattandosi di “accertamento in rettifica” dei dati ed elementi dichiarati dalla contribuente, ai fini del recupero della maggiore imposta dovuta, il termine di emissione dell’avviso di accertamento scadeva il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento dell’ICI e, dunque, il 31/12/2005.

La censura è formulata in maniera non autosufficiente e, come in precedenza evidenziato, l’omessa pronunzia da parte del giudice di merito integra un difetto di attività che deve essere fatto valere dinanzi alla Corte di cassazione attraverso la deduzione del relativo “error in procedendo” e della violazione dell’art. 112 c.p.c., non già con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè queste ultime censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa.

La censura è, inoltre, inammissibile in quanto priva della specifica indicazione del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione e, del resto, il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche (Cass. S.U. n. 28054/2008).

In ogni caso, per effetto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, (nel testo vigente sino al 2006), il potere impositivo dell’Ente locale era soggetto a termine di decadenza triennale (con riferimento alla fattispecie in esame, da esercitarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era stato eseguito il versamento d’imposta, pacificamente avvenuto per l’anno 2003, secondo l’importo dovuto dalla contribuente sulla base della rendita catastale proposta con la Docfa) e che scadeva, quindi, il 31/12/2006, ma la regola di decorrenza del termine decadenziale (portato a tre anni) dalla definitività dell’accertamento, previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163 (“Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”), è stato dichiarato espressamente applicabile anche ai rapporti di imposta pendenti al momento di entrata in vigore della legge, ai sensi del comma 171 medesima disposizione (“Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge).

E’ stato, in proposito, affermato da questa Corte che “In tema di ICI, la L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 che ha previsto, in sostituzione di quanto precedentemente disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 11 e 12nuovi termini per la notifica degli avvisi di accertamento e dei ruoli per la riscossione coattiva del tributo, si applica – secondo quanto indicato dalla norma transitoria contenuta nel comma 171 medesimo art. 1 cit. – anche a quei casi in cui sia già intervenuta la notifica dell’accertamento o del ruolo ed il contribuente li abbia impugnati, instaurando un giudizio non ancora concluso al momento dell’entrata in vigore della citata legge” (Cass. n. 8364/2016; n. 3188/2013; n. 10958/2011).

Il ricorso va, in conclusione, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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