Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11685 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LA MARMORA 8, presso il suo studio, rappresentato e difeso

da se stesso;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA ((OMISSIS)) Capogruppo del Gruppo Bancario

“Intesa Sanpaolo” in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11,

presso lo studio dell’avvocato MARTELLA DARIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6797/2 009 del TRIBUNALE di ROMA del 14/03/09,

depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 12 febbraio 2010 P.E. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 24 marzo 2009 dal Tribunale di Roma, che aveva accolto l’opposizione proposta dalla Intesa San Paolo S.p.A. al precetto per Euro 7.294,92 basato su un’ordinanza di assegnazione.

L’Intesa San Paolo S.p.A. ha resistito con controricorso.

2 – Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo è fondata l’eccezione della resistente circa il mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, stante il generico richiamo ai fatti del giudizio di primo grado e alla procedura esecutiva presso terzi senza la espressa indicazione degli scritti difensivi in cui le questioni dedotte sarebbero state trattate.

3. – In secondo luogo i sette motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Il primo motivo lamenta vizio di motivazione e formula un quesito finale non conforme al modello sopra indicato.

Le stesse considerazioni valgono per il secondo motivo, che ipotizza vizio di motivazione circa l’avversa procura, trascurando totalmente la motivazione della sentenza impugnata, per il terzo motivo, relativo alla domanda restitutoria e alla carenza di legittimazione, per il quarto motivo, che riguarda interesse processuale e travisamento dei fatti, per il quinto motivo, relativo all’accertamento dell’obbligo del terzo e al litisconsorzio necessario, per il sesto motivo, che concerne la valutazione dell’ordinanza di assegnazione, per il settimo motivo, in tema di spese di lite.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Le parti hanno presentato memorie; nessuna ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria si rivelano generiche e non inducono a diversa statuizione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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