Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11685 del 17/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11685
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11880-2019 proposto da:
M.A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUCA ZUPPELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 12/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
M.A.K. ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Milano che ne ha respinto la domanda di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, mancando completamente l’esposizione – pur sommaria – dei fatti di causa; invero l’esposizione inizia direttamente con (e si limita a) l’enunciazione dei motivi di censura;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 17 giugno 2020