Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11685 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 13/05/2010), n.11685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15471/2008 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI

COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA Gabriele,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso per

regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 22/2008 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

dell’8.4.08, depositato il 21/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che M.L. propone regolamento di competenza nei confronti del decreto in data 21 aprile 2008 con il quale la corte d’appello di Campobasso si è dichiarata incompetente sulla domanda di indennità per irragionevole durata di un giudizio pendente davanti al t.a.r. del Lazio dallo stesso proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001 ritenendo competente la corte d’appello di Roma;

che il ministero dell’economia e delle finanze ha presentato memoria;

che il p.g. ha chiesto che sia dichiarata la competenza della corte d’appello di Campobasso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, come questa corte ha già affermato (Cass. n. 10191/2005), la competenza territoriale per la trattazione dei ricorsi riguardanti ritardi verificatisi in processi celebrati davanti a giudici non ordinari (come i tribunali amministrativi regionali) non articolati su base distrettuale, deve essere individuata non già secondo il criterio stabilito dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, per il quale il giudice territorialmente competente a conoscere la domanda di equa riparazione deve essere individuato nella corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell’art. 11 c.p.p., a giudicare nei procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, ma in base ai principi generali e, quindi, con riferimento all’art. 25 c.p.c., alla stregua del quale, quando l’amministrazione dello stato è convenuta, la competenza appartiene inderogabilmente alla corte d’appello nel cui distretto si trova il luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione;

che, pertanto, ove l’obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un’amministrazione dello stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l’obbligazione risarcitoria – cioè del luogo in cui è stato commesso l’illecito – ovvero di quello in cui l’obbligazione deve essere eseguita che si identifica, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54, 1 comma, lett. d), in relazione al R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 278, 287 e 407), in quello della tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore;

che nella specie il ricorrente risiede a (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS) e, pertanto, la competenza spetta alla corte d’appello di Campobasso; che le spese seguono la soccombenza.

PQM

Cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza della corte d’appello di Campobasso. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 1.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

 

 

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