Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11683 del 26/05/2011
Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11683
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
SAVE SOCIETA’ AVVIAMENTO VELOCE SRL (OMISSIS) in persona
dell’Amministratore Unico e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI BANCHI NUOVI 39, presso lo studio
dell’avvocato MARIANI RENATO, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
TRASPORTI E DEPOSITI BRUSAMOLIN SNC (OMISSIS) in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3, presso lo studio dell’avvocato GALLI
ALBERTO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1275/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA
dell’1.10.08, depositata il 17/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Renato Mariani che si riporta agli
scritti;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA
CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per
inesistenza della notifica.
La Corte, Letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 30 dicembre 2009 la S.A.V.E. S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 17 novembre 2008 dalla Corte d’Appello di Venezia che, in riforma della sentenza del Tribunale di Padova, aveva condannato la medesima a pagare alla Trasporti e Depositi Brusamolin S.r.l. Euro 31.651,46 corrispondenti a sei mensilità di canone per l’immobile locato e quest’ultima a restituire alla prima la cauzione di Euro 12.899,08.
La società intimata ha resistito con controricorso.
2 – L’eccezione sollevata dalla resistente di inesistenza della notificazione del ricorso perchè effettuata presso persona e in luogo non avente alcun riferimento con il destinatario dell’atto è fondata. La notificazione è stata effettuata “presso l’avv. Simonetta Campanaro ora nello Studio degli Avv.ti Di Roma – Tesser in via san Girolamo 5/C – 30174 Mestre Venezia” , mentre la resistente nel corso del giudizio di secondo grado aveva revocato il mandato conferito all’originario difensore (avv. Vincenzo Drago di Padova), aveva nominato un nuovo difensore (avv. Massimo Bellinello di Rovigo) e eletto un nuovo domicilio (in Venezia, San Marco 941 presso l’avv. Dora Venturi).
3. – D’altra parte, per ragioni di completezza, si rileva che i tre motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
La ricorrente denuncia, rispettivamente, violazione dell’art. 115 c.p.c. (primo motivo), violazione dell’art. 2697 c.c. (secondo motivo) e omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (terzo motivo), ma i quesiti di diritto e il momento di sintesi risultano inidonei alla stregua dei requisiti sopra indicati.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
La ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltata in camera di consiglio;
Le argomentazioni addotte con la memoria non sono condivisibili;
occorre, ribadire, in particolare, che il ricorso è stato notificato nel domicilio e presso il difensore cui il mandato era stato revocato già nel corso del giudizio di appello; tale errore determina l’inammissibilità in radice del ricorso e non consente nè la concessione del termine per rinnovare la notificazione, nè la rimessione in termini;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza; visti gli artt. 380- bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in comple3ssivi Euro 1700,00 di cui Euro 1500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011