Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11683 del 17/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11683
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33894-2018 proposto da:
I.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA
ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS), PROCURA
GENERALE DI (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1628/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 18/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
I.O. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Brescia che ne ha respinto il gravame in ordine al diniego di protezione internazionale;
il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, mancando completamente l’esposizione – pur sommaria – dei fatti di causa; invero l’esposizione inizia direttamente con (e si limita a) l’enunciazione dei motivi di censura.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020