Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11683 del 13/05/2010
Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 13/05/2010), n.11683
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 6798/2008 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA
357, presso lo studio dell’avvocato DI SIMONE GIUSEPPE, rappresentata
e difesa dall’avvocato MAURO Rosa, giusta delega a margine del
ricorso per decreto ingiuntivo in primo grado;
– ricorrente –
contro
D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERULANA
234, presso lo studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, rappresentata e
difesa dall’avvocato PROZZO Roberto, giusta procura in calce alla
copia notificata dell’atto di pignoramento;
– resistente –
avverso la sentenza n. 103/2008 del TRIBUNALE di BENEVENTO del
21/01/08, depositata il 22/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
30/09/2009 dal Presidente e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO
SCARDACCIONE.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza del 21 gennaio 2008, il tribunale di Benevento ha dichiarato la propria incompetenza in ordine a un processo di esecuzione presso il terzo Unicredit Banca, agenzia di (OMISSIS), presso la quale la debitrice aveva un conto corrente, promosso da M.C. nei confronti di D.M.A.;
che M.C. ha proposto regolamento di competenza sostenendo (con il primo motivo) che, in alternativa al foro della sede principale della banca, sarebbe stato competente anche il foro ove ha sede un’agenzia il cui titolare sia autorizzato a stare in giudizio per conto della banca, e pertanto competente sarebbe anche il foro di Benevento, essendo stata citata in giudizio l’agenzia di Benevento, non essendo invece previsto che la legittimazione spetti solo all’agenzia presso la quale è intrattenuto il rapporto con il debitore ;
che la ricorrente sostiene anche (con il secondo motivo) che erroneamente il tribunale di Benevento non ha indicato il giudice competente e non ha rimesso le parti davanti allo stesso;
che il p.g. ha concluso per l’infondatezza del primo motivo e la fondatezza del secondo; la D.M. ha presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il regolamento di competenza è ammissibile perchè il provvedimento impugnato ha deciso una questione di competenza; che il primo motivo è infondato perchè (Cass., n. 8112/2006) nell’espropriazione presso terzi di crediti la competenza per territorio nel caso in cui il terzo sia un istituto bancario va individuata, in alternativa al luogo della sede, in base al luogo in cui detto istituto abbia la filiale o succursale o agenzia che in carico il rapporto da dichiarare;
che deve pertanto essere dichiarata la competenza del tribunale di Campobasso nel cui circondario è compresa la sede dell’agenzia di (OMISSIS) presso la quale la debitrice avrebbe un conto corrente e davanti a tale ufficio rimette le pari;
sussistono giusti motivi per compensare e spese di questo giudizio.
PQM
La corte dichiara la competenza del tribunale di Campobasso davanti al quale rimette le parti. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010