Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11682 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11682

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14317-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGI SCIPIONI 268/A, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA MARIA AZZARO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 18, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO IOFFREDI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

UNIPOL BANCA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2114/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

la (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Roma, depositata il 4-4-2018, che ne ha respinto il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento pronunciata in esito all’inammissibilità di una proposta di concordato preventivo;

la curatela ha replicato con controricorso;

il creditore istante non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

I. – col primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 160,161 e 162, per avere la corte d’appello, come il tribunale, esorbitato dai limiti che la legge assegna al giudice in ordine alla valutazione di fattibilità economica del concordato;

il motivo, già scarsamente aderente alla motivazione della sentenza, è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.;

II. – il concordato, per quanto si desume dall’impugnata sentenza, era stato prospettato come di tipo liquidatorio, con pagamento immediato di debiti privilegiati e chirografari, e da questo punto di vista il ricorso, nel criticare la decisione, difetta innanzi tutto di autosufficienza, non essendo specificati quali fossero stati gli effettivi termini del piano concordatario;

III. – a tanto va aggiunto che la corte d’appello ha esplicitamente affermato che la proposta concordataria della società era carente finanche in base alla valutazione dell’attestatore, il quale dopo una prima integrazione documentale aveva rilevato la mancata produzione della documentazione di supporto tesa a sorreggere l’eliminazione di alcune partite contabili;

anche questo è risolutivo, giacchè dall’impugnata sentenza si evince che la proponente aveva depositato una documentazione non completa e non affidabile, visto che l’esposizione di un credito di natura finanziaria, di rilevante consistenza (quattro milioni Euro), era stato alfine indicata come relativa a una società fallita; cosicchè in nessun modo potevasi sostenere l’attitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, essendo la proponente (per il resto) proprietaria di un edificio affittato a terzi ma gravato da ipoteca per debito di circa otto milioni Euro, oltre che di un cespite al grezzo, improduttivo di reddito;

IV. – al tempo stesso la corte territoriale ha altresì considerato decisivo l’omesso deposito di documenti relativi ai rapporti di conto, onde provare l’affermata estinzione di talune passività, a fronte di un passivo concordatario di oltre 13 milioni Euro;

anche a voler prescindere dal difetto di specificità del ricorso, la verifica concernente le carenze documentali e contabili, dal giudice del merito ritenute gravi e impeditive di una chiara valutazione, non ha niente da spartire col sindacato di fattibilità economica sul quale la ricorrente indugia; essa rientra in pieno nel controllo doverosamente attribuito al giudice ai fini del riscontro della causa concreta del concordato preventivo (Cass. Sez. U n. 1521-13);

e peraltro va precisato che, secondo il più recente e attuale insegnamento di questa Suprema Corte, il giudice è tenuto a una verifica della fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura, e tale fattibilità è concetto ben diverso dalla convenienza economica, questa seconda riservata invece ai creditori; la verifica di fattibilità comprende in ogni caso sia l’aspetto giuridico sia l’aspetto economico del concordato, perchè entrambe le valutazioni si impongono nel perimetro dell’unica complessiva, attinente alla realizzabilità (ovvero alla plausibilità) della causa concreta (v. di recente Cass. n. 5825-18);

V. – anche il secondo motivo (col quale si denunzia in unico contesto la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 1,6,15,160, e l’omessa valutazione di fatto decisivo) è inammissibile;

la ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia mancato di considerare che il credito dell’istante Unipol Banca non era stato ammesso al passivo del fallimento poichè derivante da un mutuo fondiario con carattere di illiceità o di inefficacia, sicchè era venuto meno il presupposto e la stessa legittimazione alla dichiarazione (recte, alla domanda) di fallimento;

occorre invece osservare che la corte d’appello ha giustamente considerato ininfluente tale circostanza, da un lato perchè la banca aveva proposto opposizione allo stato passivo, dall’altro perchè comunque non era contestata l’effettiva erogazione delle somme mutuate e la connessa situazione di inadempimento della mutuataria e dall’altro ancora perchè la non ammissione del credito al passivo non rileva ai fini della legittimità della dichiarazione del fallimento;

l’affermazione che sorregge la ratio decidendi è corretta;

dall’impugnata sentenza si evince che il credito di Unipol Banca non era stato ammesso al passivo perchè derivante da un mutuo che si era infine distinto per un fine diverso da quello indicato nel contratto, in quanto la somma mutuata era stata destinata dalla mutuataria ad altro;

tale aspetto è però assolutamente irrilevante ai fini della dichiarazione di fallimento, volta che l’erogazione della somma si dice non esser stata contestata (e su ciò non v’è censura);

in vero la L. Fall., art. 6, laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, nè l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (v. per tutte Cass. n. 30827-18);

tale accertamento è stato svolto sia dal tribunale che dalla corte d’appello, donde la critica al riguardo si rivela carente nel presupposto, oltre che complessivamente finalizzata – nelle restanti asserzioni in ordine ai valori del compendio immobiliare – alla revisione del giudizio di fatto;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.100,00 Euro, di cui 100,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA