Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11681 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.S. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO FABIO

MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato CEFOLA GENNARO, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS) (OMISSIS) in persona

del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato PANARITI BENITO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIANNELLA SILVIO, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDELE

LAMPERTICO 12, presso lo studio dell’avv. NICOLETTA D’AGOSTINO,

rappresentata e difesa dagli avvocati CAROPPO Antonio e DOMENICO

MONTERISI, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 486/2 009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

13.5.09, depositata il 25/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per il controricorrente (Condominio di (OMISSIS))

l’Avvocato Panariti Paolo (per delega avv. Silvio Giannella) che si

riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 4 dicembre 2009 B.S. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 5 ottobre 2009, depositata in data 25 maggio 2009 dalla Corte d’Appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani che aveva rigettato la domanda, dichiarava parzialmente risolto per inadempimento del locatore il contratto di locazione intercorso con L.A., riduceva del 25% il canone dovuto da costei, condannava il B. a restituire le somme riscosse in eccesso.

L.A. e il Condominio di Viale (OMISSIS) hanno resistito con separati controricorsi, mentre l’altra intimata, Società Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., non ha svolto attività difensiva.

2 – Il ricorso è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo per violazione dell’art. 366 (adde: n. 6) c.p.c. con riferimento alla documentazione (in particolare c.t.u. e a.t.p.) su cui esso è basato. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

3. – In secondo luogo i due motivi del ricorso risultano inammissibili, poichè la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c..

Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1575 e 1578 c.c. Il quesito finale postula non l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate decisivo per il giudizio e di applicabilità generalizzata, ma bensì una verifica della correttezza (negata) della decisione impugnata. Il secondo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

La censura, che contiene ampi riferimenti ai fatti di causa e alle risultanze processuali, implicando accertamenti e verifiche non consentite al giudice di legittimità, non presenta un momento di sintesi formulato in armonia con il modello sopra delineato e necessario non solo per circoscrivere il fatto controverso, ma anche per specificare in quali parti e per quali regioni la motivazione della sentenza si riveli, rispettivamente, insufficiente e contraddittoria.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

La L. ha presentato memoria adesiva alla relazione e il Condominio ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, a favore di ciascuno dei resistenti, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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