Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11681 del 17/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 17/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11681
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13416-2018 proposto da:
NO PROBLEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
Z.D.;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il
13/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
la società No Problem ricorre per cassazione contro l’ordinanza (recte, decreto) del tribunale di Busto Arsizio che ne ha respinto il reclamo contro l’archiviazione del procedimento di nomina di un (nuovo) organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, dopo la rinuncia all’incarico di quello originariamente nominato;
il professionista intimato non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
che:
come questa Corte ha già più volte affermato, il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento, successivo alla nomina del professionista L. n. 3 del 2012, ex art. 15, comma 9, di archiviazione della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non è un provvedimento avente carattere decisorio, sicchè non è ricorribile per cassazione (v. per tutte Cass. n. 4497-18); la questione di costituzionalità prospettata nel ricorso è manifestamente infondata proprio considerando che il decreto non assume carattere decisorio su diritti soggettivi; il ricorso è quindi inammissibile.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020