Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11681 del 17/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 17/06/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 17/06/2020), n.11681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13416-2018 proposto da:

NO PROBLEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

Z.D.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il

13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

la società No Problem ricorre per cassazione contro l’ordinanza (recte, decreto) del tribunale di Busto Arsizio che ne ha respinto il reclamo contro l’archiviazione del procedimento di nomina di un (nuovo) organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, dopo la rinuncia all’incarico di quello originariamente nominato;

il professionista intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

come questa Corte ha già più volte affermato, il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento, successivo alla nomina del professionista L. n. 3 del 2012, ex art. 15, comma 9, di archiviazione della procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non è un provvedimento avente carattere decisorio, sicchè non è ricorribile per cassazione (v. per tutte Cass. n. 4497-18); la questione di costituzionalità prospettata nel ricorso è manifestamente infondata proprio considerando che il decreto non assume carattere decisorio su diritti soggettivi; il ricorso è quindi inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2020

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