Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11681 del 13/05/2010

Cassazione civile sez. I, 13/05/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 13/05/2010), n.11681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6000/2006 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso

Luigi (avviso postale Centro Direzionale G1 – 80143 Napoli), giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 1466/04 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

17.12.04, depositato l’8/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Libertino Alberto RUSSO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per

l’accoglimento per quanto di ragione del ricorso per manifesta

fondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Napoli, con decreto dell’8 febbraio 2005 ha rigettato la domanda di equo indennizzo per l’irragionevole durata di un processo amministrativo instaurato da V.C. davanti al Tar della Campania per l’annullamento del silenzio-rifiuto sulla domanda di corresponsione dell’indennità di accompagnamento di un familiare non autosufficiente con ricorso del 23 maggio 2000, nel quale è stata presentata istanza di prelievo il 25 marzo 2003 e non ancora deciso alla data del presente ricorso (7 ottobre 2004).

La corte d’appello, ritenendo che la durata del processo decorre dalla data dell’istanza di prelievo e che, pertanto, non era stato superato il termine ragionevole ha rigettato la domanda.

Per la cassazione di tale decreto la V. ha proposto ricorso per cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deducendo diversi profili di violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, così come interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonchè vizi di motivazione, le ricorrenti lamentano che la corte territoriale:

1) abbia fissato la decorrenza della durata del processo in quella di presentazione dell’istanza di prelievo;

2) abbia omesso di quantificare la durata della fase stragiudiziale;

3) abbia omesso di applicare i parametri di liquidazione normalmente seguiti dalla corte di Strasburgo per la liquidazione dell’indennizzo.

2. Il primo motivo è manifestamente fondato, perchè è orientamento pacifico di questa corte che la data della presentazione dell’istanza di prelievo rileva solo ai fini della quantificazione dell’indennizzo ma non per determinare la decorrenza della durata del procedimento.

Manifestamente infondati sono i restanti motivi perchè, del pari, costantemente questa Corte ha escluso che la fase amministrativa di formazione del silenzio-rifiuto possa computarsi nella durata della causa e perchè la censura relativa alla liquidazione dell’indennizzo, peraltro assolutamente generica, è inconferente.

3. Accolto il ricorso, nei sensi di cui in motivazione può procedersi alla decisione nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 384 c.p.c., nessun accertamento di fatto essendo richiesto. Infatti, la liquidazione dell’equa riparazione può essere effettuata applicando lo standard minimo di Euro 1.000,00 per anno di ritardo pari a complessivi Euro 1.650,00 per un anno e sei mesi di ritardo.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, mentre vanno liquidate interamente quelle del giudizio di merito, attesa la parziale soccombenza delle ricorrenti, possono compensarsi sino alla metà quelle del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 1.650,00 in favore della ricorrente; condanna l’amministrazione convenuta al pagamento delle spese del giudizio di merito nella misura di Euro 100,00 per esborsi, Euro 313,00 per diritti ed Euro 420,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori, come per legge; compensa fino alla metà le spese di questa fase di giudizio e condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della restante metà, che liquida in Euro 450,00 (di cui Euro 50,00 per esborsi), oltre alle spese generali e agli accessori come per legge; le spese liquidate per il giudizio di merito e per quello di legittimità dovranno essere distratte in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, che si dichiara antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2010

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