Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11681 del 11/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 13/04/2017, dep.11/05/2017),  n. 11681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2952-2012 proposto da:

MIRA SRL, in persona dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati MARCO ZANASI, CECILIA FURITANO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MODENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CAMOZZI 1, presso lo studio dell’avvocato

ADRIANO GIUFFRE’, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VINCENZO VILLANI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2010 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 13/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato ZANASI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato GIUFFRE’ per delega

dell’Avvocato VILLANI che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La MIRA s.r.l. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 86, pronunciata l’11/10/2010 e depositata il 13/12/2010, della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che ha respinto l’appello proposto avverso la decisione di primo grado di rigetto del ricorso della contribuente avverso l’impugnazione dell’avviso di accertamento, notificato dal Comune di Modena il 7/12/2006, per il recupero della maggiore imposta comunale sugli immobili (ICI), per l’anno 2003, oltre interessi e sanzioni, emesso a seguito dell’attribuzione da parte dell’UTE, in sede di classamento, della rendita catastale, risultata superiore al valore di libro dichiarato dalla società ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3. Osservava il Giudice di appello, in particolare, come non fosse possibile procedere all’accertamento con adesione richiesto dalla società MIRA essendo la rendita del bene determinata ope legis e vincolante, in quanto non oggetto di impugnazione, da parte della contribuente, neppure a seguito della notifica dell’avviso di accertamento dell’ente locale, impugnazione peraltro incompatibile con la richiesta di accertamento con adesione della contribuente.

L’intimato Comune resiste con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, giacchè il Giudice di appello ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento ICI, basato su rendita non impugnata dalla contribuente, senza considerare che, ai sensi della L. n. 342 del 2000, dell’art. 74, comma 1, a far data dal 1 gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, che ne dà notizia al comune interessato, notificazione nella specie non provata, risultando di per sè priva di rilievo la circostanza della mancata impugnazione della rendita, in quanto la successiva notificazione dell’accertamento non può valere anche come notificazione, mai effettuata dall’Ufficio, dell’atto presupposto.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., giacchè il Giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata della contribuente volta alla disapplicazione di interessi e sanzioni, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10 e fondata sull’incertezza, sussistente prima della sentenza n. 3160/2011 delle Sezioni Unite, circa l’applicabilità della rendita attribuita alle annualità ICI anteriori alla sua notificazione.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, e L. n. 212 del 2000, art. 10giacchè ove anche si ritenesse sussistere una pronuncia implicita della CTR sulla domanda volta alla disapplicazione di interessi e sanzioni, essa sarebbe comunque viziata in diritto per le ragioni in precedenza esposte.

Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo il Giudice di appello incentrato la decisione adottata sulla mancanza di impugnazione della rendita “in atti dal 18/2/2002” e trascurato invece il diverso profilo concernente la dedotta inefficacia della rendita attribuita dall’UTE (ora Agenzia del territorio) e la conseguente nullità dell’avviso di accertamento notificato il 7/12/2006, per l’annualità ICI del 2003;

Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, giacchè il Giudice di appello ha richiamato, a sostegno della decisione, la sentenza n. 15561/2010 di questa Corte riguardante la diversa fattispecie degli atti attributivi di rendita adottati antecedentemente al 31 dicembre 1999, e notificati dopo il 10 dicembre 2000 (data di entrata in vigore della L. n. 342 del 2000), ipotesi nella quale è previsto che l’atto impositivo debba contenere l’indicazione della rendita, posto che costituisce anche notifica di questa, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, commi 2 e 3.

Il primo motivo di doglianza è fondato ed il suo accoglimento rende vano l’esame degli altri motivi di ricorso per le ragioni di seguito esposte.

La ricorrente assume di aver contestato, sia in primo che in secondo grado, l’attribuzione della rendita, deducendone l’inefficacia, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, per omessa notifica del relativo atto, trattandosi di rendita attribuita o modificata dopo il 1 gennaio 2000.

Il Comune di Modena eccepisce l’inammissibilità della censura perchè investe una questione proposta dalla contribuente per la prima volta con il gravame, come già evidenziato nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di appello, e richiama il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, essendo stato chiesto, con l’originario ricorso, l’annullamento dell’impugnato avviso di accertamento per violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, ed invocata, con il motivo di appello, la violazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, al solo fine di escludere la debenza delle “sanzioni sull’ICI pagata in meno”.

Giova osservare che la CTP, per quanto qui interessa, aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente sul rilievo che “le rendite attribuite non sono state oggetto di impugnazione e sono vigenti, cosicchè la determinazione del tributo deve essere ritenuta allo stato non controvertibile”, confutando in tal modo la tesi di parte ricorrente secondo cui il calcolo ed il pagamento dell’imposta effettuati dalla società MIRA, con i criteri di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, erano corretti, e facendo propria la tesi del Comune di Modena secondo cui detti criteri erano applicabili solo sino all’anno 2002, dovendo il tributo essere successivamente determinato sulla base della rendita, non impugnata, attribuita dall’UTE ed “in atti dal 18/2/2002”.

La violazione del divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, com’è noto, “concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, ma che non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili ” (Cass. n. 11223/2016; n. 171/2015).

Nella fattispecie in esame, le deduzioni svolte dalla contribuente in punto di “definitività” della rendita, per mancata impugnazione dell’atto attributivo, nel termine di 60 giorni decorrente dalla data della sua notificazione (L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1), non contrastano con il divieto di eccezioni nuove in appello, essendo dirette a sollecitare il rilievo d’ufficio da parte del giudice della esistenza dei fatti costitutivi della pretesa fiscale, entro il perimetro delle censure mosse con il ricorso introduttivo che delimitano, in conseguenza del carattere impugnatorio del processo tributario, il thema decidendum, nel caso in esame meglio illustrato all’esito della produzione, nel corso del giudizio di primo grado, delle comunicazioni datate 2/2/2007 e 26/4/2007 (allegate alla memoria del 15/11/2007), con le quali il tecnico incaricato dalla società riferiva dell’inutile ricerca, presso l’Agenzia del territorio, della documentazione attestante la intervenuta notifica della rendita dei fabbricati per cui è causa, profilo della vicenda dedotta in giudizio pur sempre legato ai fatti emergenti dagli atti di causa, senza pregiudizio per le potenzialità difensive di controparte e del principio del contraddittorio.

La presente controversia origina dalla notifica dell’avviso di accertamento ICI, da parte del Comune di Modena, e vede la società contribuente contestare l’attribuzione della rendita, recepita dall’atto impositivo impugnato, sotto il solo profilo della sua inefficacia per omessa notifica, trattandosi di rendita attribuita o modificata dopo il 1 gennaio 2000.

La questione posta dalla ricorrente va risolta alla luce di un ormai consolidato orientamento di questa Corte che, a partire dalla sentenza n. 3160/2011 delle Sezioni Unite, afferma il principio secondo cui “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”.

Nel solco della sopra menzionata pronuncia, la Corte ha ulteriormente precisato che, per gli atti comunque attributivi e modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati la necessità della notificazione, ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 74, costituisce condizione di efficacia degli stessi solo a decorrere dal primo gennaio 2000, mentre per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, il Comune può legittimamente richiedere l’imposta dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione (Cass. n. 5621/2014; n. 10953/2011; n. 16031/2009).

Nel caso di specie è pacifico che la rendita catastale, sulla base della quale è stata liquidata l’ICI, per l’anno 2003, e dunque per un periodo d’imposta successivo al 2000, è stata “messa in atti il 18/2/2002” e la sentenza impugnata non risulta conforme ai sopra richiamati principi perchè trascura di considerare la rilevanza del momento di attribuzione della rendita catastale e dell’intervenuto perfezionamento della notificazione al contribuente del relativo atto da parte dell’Agenzia del territorio. La CTR, nell’escludere l’applicabilità del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, ha viceversa ritenuto assorbente la circostanza che la società MIRA avesse riconosciuto che “l’accertamento è basato su una rendita non impugnata” e ne ha fatto discendere che si tratta di rendita ormai “definitiva” in quanto portata a conoscenza della società con l’avviso di accertamento notificato dal Comune e non tempestivamente impugnata.

Orbene, l’atto attributivo o modificativo di rendita rientra nell’elencazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ed è autonomamente impugnabile per vizi propri, e poichè la mancata notificazione dell’atto precedente costituisce vizio proprio dell’atto successivo, la mancata notificazione dell’atto attributivo di rendita catastale al soggetto legittimato alla impugnativa sostanzia vizio dell’atto impositivo comunale.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, tuttavia, non obbliga il contribuente ad impugnare l’atto presupposto che, in quanto non notificato, neppure può divenire “definitivo”, potendo bastare al contribuente, semplicemente, di far cadere la liquidazione della maggiore imposta, impugnandola nei confronti del solo ente impositore, estraneo al diverso rapporto avente ad oggetto l’attribuzione della rendita catastale.

Nè, in tal caso, può ravvisarsi un vulnus al diritto di difesa del Comune, il quale avrebbe potuto eventualmente chiedere la chiamata in causa dell’Agenzia del territorio, per consentirle di comprovare l’effettuata notificazione della rendita catastale degli immobili contestata dalla contribuente (Cass. n. 1439/2017).

E’ appena il caso di ricordare, per mera compiutezza d’indagine, che “se nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo in materia di ICI, promosso nei confronti del Comune, il contribuente propone rilievi attinenti ai criteri di determinazione della rendita, ciò “non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l’Agenzia del territorio e, quindi, all’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 102 c.p.c., essendo il Comune estraneo alla determinazione della rendita, che costituisce soltanto il presupposto di fatto su cui si fonda l’atto impositivo; sussiste, invece, un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone una autonoma citazione dell’Agenzia da parte del ricorrente nello stesso processo in cui è citato il Comune, per una trattazione congiunta delle relative questioni, le quali rimangono tuttavia autonome ” (Cass. n. 2011/30717; n. 10571 del 2010; n. 9203/2007; n. 26380/2006).

Il ricorso va, in conclusione, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla medesima CTR la quale provvederà a nuovo esame della controversia ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017

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