Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11680 del 26/05/2011

Cassazione civile sez. III, 26/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 26/05/2011), n.11680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TORINO 29, presso lo studio dell’avvocato MEZZANOTTE BIASE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORDANO GIOVANNI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, (società incorporante SANPAOLO IMI SPA),

Capogruppo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, in persona

dell’Amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI, 76, presso lo

studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RUSSO GIUSEPPE, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

SAN PAOLO INVEST SIM SPA ((OMISSIS)) aderente al Fondo Nazionale

di Garanzia interamente controllata da Banca Fideuram Spa, ed

appartenente come quest’ultima al Gruppo Bancario Intesa – Sanpaolo,

Direzione e coordinamento Intesa Sanpaolo Spa, in persona del suo

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA

318, presso lo studio dell’avvocato CORAPI DIEGO, che la rappresenta

e difende, giusta procura speciale per atto Notaio Maria Chiara Bruno

di Roma del 31/03/2009, rep. n. 20637, allegato in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

R.G.;

– resistenti –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 308/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

9/’12/07, depositata il 23/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Nicola Rivellese (delega avvocato Spinelli Giordano

Tommaso), difensore della controricorrente (Intesa Sanpaolo), che si

riporta agli scritti;

udito l’Avvocato Foravanti Fabrizio, (delega avvocato Corapi Diego)

difensore ella controricorrente e ricorrente incidentale che chiede

l’inammissibilità del ricorso principale;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha

concluso per l’inammissibilità del ricorso principale e

l’inefficacia del ricorso incidentale.

La Corte, Letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 9 marzo 2009 C.L. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 23 gennaio 2008 dalla Corte d’Appello di Napoli, confermativa della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che aveva rigettato la domanda di restituzione delle somme versate in forza del contratto di investimento che intendeva risolvere.

La San Paolo Invest Sim S.p.A. ha proposto ricorso incidentale tardivo (sentenza depositata il 23 gennaio 2008, ricorso incidentale notificato il 18 aprile 2009, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c). L’Intesa San Paolo S.p.A. ha resistito con controricorso, mentre l’altro intimato, R.G., non ha espletato attività difensiva.

I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 2 Il ricorso principale è inammissibile per due ordini di ragioni.

In primo luogo per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale prescrive che ciascun motivo deve specificamente indicare le ragioni per cui si chiede la cassazione, adempimento non compiutamente osservato dal ricorrente.

3. – In secondo luogo perchè la formulazione dei due motivi del ricorso non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366-bis c.p.c. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.

Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico- giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.

In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.

Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).

Entrambi i motivi denunciano vizi di motivazione, ma il primo è persino privo di argomentazioni specifiche a sostegno, mentre il secondo presuppone esame delle risultanze processuali (peraltro senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) e apprezzamenti di fatto.

Ma, soprattutto, il primo motivo è del tutto privo del prescritto momento di sintesi, mentre il secondo si conclude non con la chiara indicazione del fatto controverso, ma con un quesito di diritto basato su norme (art. 116 c.p.c., art. 2699 c.c. e segg.) la cui violazione non è stata denunciata e si sostanzia nella richiesta di verifica della correttezza della sentenza impugnata.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente e la San Paolo Invest Sim hanno presentato memorie; le resistenti hanno chiesto d’essere ascoltate in camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dal ricorrente con la memoria non inficiano i rilievi contenuti nella relazione e, quindi, inducono a diversa statuizione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto il ricorso principale va dichiarato inammissibile e, conseguentemente, il ricorso incidentale tardivo inefficace ai senso dell’art. 334 c.p.c., comma 2; spese compensate;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficace il ricorso incidentale. Condanna il C. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate, per ciascuna delle resistenti, in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2011

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