Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11680 del 11/05/2017
Cassazione civile, sez. trib., 11/05/2017, (ud. 12/04/2017, dep.11/05/2017), n. 11680
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15943/2013 R.G. proposto da:
Comune di Borgorose, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco
Carile e Maria Teresa Barbantini, elettivamente domiciliato presso
lo studio della seconda in Roma al viale Giulio Cesare n. 14, per
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 378/38/12 depositata il 20 dicembre 2012;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 aprile 2017
dal Consigliere Enrico Carbone;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Giacalone Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione;
Udito l’Avv. Luigi Barbantini su delega per il ricorrente.
Fatto
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto dal Comune di Borgorose contro la sentenza di annullamento dell’avviso di accertamento emesso nei confronti di A.G. per recupero TARSU sugli anni 2004-2008.
L’ente ricorre per cassazione sulla base di due motivi, il secondo dei quali stigmatizza l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo dell’impugnata sentenza.
Il contribuente resta intimato.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il secondo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
Il motivo deve essere anteposto, in quanto logicamente prioritario.
1.1. Il motivo è fondato.
La sentenza è nulla per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo quando essa non consente di individuare il comando giudiziale, attesa l’impossibilità di ricostruirlo mediante valutazioni di prevalenza tra le affermazioni di segno opposto (Cass. 2 luglio 2007, n. 14966, Rv. 597746; Cass. 11 luglio 2014, n. 15990, Rv. 632120).
La sentenza oggi in scrutinio enumera in motivazione solo ragioni idonee a giustificare l’accoglimento dell’appello, poichè alla decisione di primo grado imputa carenza nella ricostruzione dei fatti, riferimento a istituti non pertinenti e omesso rilievo della non autonoma impugnabilità dell’atto inviato al contribuente.
Nel dispositivo, invece, la medesima sentenza recita: “la Commissione respinge l’appello del Comune di Borgorose”; affermazione che non può ritenersi soccombente rispetto alle ragioni esposte in motivazione, giacchè proprio questa reca l’incipit “la Commissione, esaminati gli atti, ritiene che l’appello sia infondato e, pertanto, vada respinto”.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e omesso esame di fatto decisivo, riproponendo i motivi di gravame sulla non autonoma impugnabilità dell’atto inviato al contribuente e sull’incontestabilità della pretesa tributaria oggetto di definizione agevolata.
2.1. Il motivo è assorbito.
Seppur prospettato come principale, esso in realtà non può essere esaminato, ostandovi una preclusione logica, chè non è possibile verificare specifici difetti di giudizio in una sentenza nulla per contraddittorietà interna.
3. Il ricorso deve essere accolto nel secondo motivo, assorbito il primo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
PQM
Accoglie il ricorso nel secondo motivo, assorbito il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2017