Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11680 del 07/06/2016


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Cassazione civile sez. VI, 07/06/2016, (ud. 27/04/2016, dep. 07/06/2016), n.11680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende

ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA 66,

presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO ROBERTO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CUTARELLI DANIELA, giusta procura

in calce alla memoria;

– resistente –

avverso la sentenza n. 442/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 17/02/1013, depositata il 11/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

CTR del Veneto, riformando la decisione di primo grado, annullava l’accertamento relativo a TRPEF notificato a M.M. per redditi di partecipazione a società a ristretta base sociale -Genersistemi s.r.l. – ritenendo che il precedente annullamento dell’accertamento relativo ai redditi accertati a carico della società giudizialmente accertato impediva la ripresa a tassazione degli utili dipendenti dai redditi asseritamente non dichiarati sui quali l’ufficio aveva preteso il pagamento delle imposte.

Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle entrate è affidato ad un unico motivo al quale la parte intimata non ha fatto seguire il deposito di difese scritte. La ricorrente ha depositato memoria. Il ricorso è manifestamente fondato per le considerazioni di seguito esposte.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in terna di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale perchè possa operare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili occorre, fra l’altro, che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi” – cfr. Cass. n. 20870/2010; Cass. (Cass. n. 9519 del 2009; v. anche Cass. n. 18640 del 2008 e Cass. 10438/2011; Cass. n. 9711/2015; Cass. n. 9341/2015; Cass. n. 8763/2015 -. In questa prospettiva si è recentemente affermato che la sentenza, passata in giudicato, di accertamento negativo dell’utile extracontabile sociale, emessa nel giudizio tra una società di capitali a ristretta base sociale e l’Amministrazione finanziaria, fa stato, anche nei confronti del socio, in virtù dell’efficacia riflessa del giudicato, estesa ai soggetti estranei al processo, ma titolari di diritti dipendenti o subordinati alla situazione giuridica in esso definita, sicchè risulta giustificato l’annullamento dell’avviso di accertamento verso quest’ultimo, di cui è venuto meno il presupposta – Cass. n. 23899/2015, conf. Cass. n. 24793/2015 -.

Tali principi, tuttavia, presuppongono, come condivisibilmente rileva la difesa dell’Ufficio, che l’annullamento della pretesa fiscale nei confronti della società a ristretta base sociale sia conseguito ad una pronunzia che ha negato nel merito l’esistenza di siffatto presupposto dell’utile extra bilancio, non potendosi negare che l’Ufficio abbia posto a base della pretesa fiscale spiccata nei confronti del socio, correlata al maggiore reddito di partecipazione, l’esistenza dei ricavi non contabilizzati da parte della società.

Tale possibilità non risulta certamente preclusa dal “giudicato” formatosi nei confronti della società per ragioni di rito, qual è quello che viene qui in considerazione per essere stato annullato l’atto impositivo in ragione dell’estinzione della società medesima, dovendosi ritenere che proprio l’assenza di un accertamento irrefutabile sull’inesistenza nel merito della pretesa correlata ai ricavi non contabilizzati possa, impregiudicata la sorte dell’accertamento notificato alla società, essere posto a base della pretesa nei confronti del socio e costituire, se dimostrato dall’Ufficio, condizione legittimante della richiesta fiscale conciata al maggior reddito di partecipazione a carico del socio, fermi peraltro i principi già più volte espressi da questa Corte a proposito della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extra bilancio e dell’Oinversione dell’onere della prova che ad essa consegue – cfr. Cass. n. 25271 del 28/11/2014; Cass. n. 18032/2013 -.

Tali principi, del resto, non sono in alcun modo stati smentiti dalla ricordata Cass. n. 23899/2015 che ha ritenuto l’efficacia del giudicato riflesso formatosi nei confronti della società sulla pretesa azionata a carico del socio proprio in ragione dell’accertamento negativo del credito sociale compiuto nel giudizio in cui era stata parte la società.

Sulla base di tali considerazioni, la censura merita di essere accolto e la sentenza impugnata che ai principi sopra ricordati non si è attenuta va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Veneto per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2016

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