Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11680 del 04/05/2021

Cassazione civile sez. III, 04/05/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 04/05/2021), n.11680

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29035/19 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato a Padova, via Ugo Foscolo

n. 13, difeso dall’avvocato Elisabetta Costa, in virtù di procura

speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12, difeso

ex lege dall’Avvocatura dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia 24.7.2019 n. 6122;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.R., cittadino (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento della domanda dedusse di avere lasciato il proprio Paese per sfuggire alle minacce di persone che, dopo aver assassinato il padre, erano state da lui denunciate alla polizia.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento S.R. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, ricorso dinanzi alla sezione specializzata, di cui al D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 1, comma 1, del Tribunale di Venezia, che la rigettò con Decreto 24 luglio 2019.

Il Tribunale ha premesso che, pur avendo il ricorrente domandato al Tribunale la sola concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Tribunale stesso potesse e dovesse esaminare anche la sussistenza delle condizioni per la concessione dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, in considerazione della unitarietà di tali domande.

Nel merito, il Tribunale ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè i fatti riferiti dal richiedente asilo non integravano gli estremi di alcuna “persecuzione” ai sensi delle norme sopra indicate;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese di provenienza del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato nè dimostrato l’esistenza di specifiche circostanze idonee a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

3. Tale decreto è stato impugnato per cassazione da S.R.

con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto questo va dichiarato inammissibile per due diverse ed indipendenti ragioni:

a) è tardivo, in quanto il decreto impugnato è stato depositato il 24 luglio 2019, ed il ricorso è stato proposto il 5 settembre 2019; nè il ricorrente indica nel ricorso se e quando il decreto gli sia stato comunicato dalla cancelleria;

2) la procura è nulla per difetto di specificità.

Essa è infatti è apposta al margine d’un foglio bianco, congiunto al ricorso, ed essa non contiene il minimo riferimento nè al provvedimento impugnato, nè a questa Corte, nè all’oggetto del giudizio.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna S.R. alla rifusione in favore di Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, oltre le spese prenotate a debito;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di S.R. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2021

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